Le direttive europee non vietano la possibilità per le imprese terze di partecipare agli appalti pubblici, limitandosi ad affermare che queste non abbiano un diritto tutelato alla pari di quelle europee e di quelle aderenti ad accordi internazionali per l’accesso reciproco ai mercati.
È dunque la Stazione Appaltante a dover decidere se queste possano essere ammesse alla procedura, anche quali concorrenti in via indiretta (imprese ausiliarie nel contratto di avvalimento).
Lo afferma il TAR Lazio (TAR Lazio, sez. II-bis, 26.11.2024 n. 21202) in contrasto con la tesi interpretativa sostenuta dal TAR Campania.
Contrasto che potrebbe ben presto essere risolto dall’attesa pronuncia della CGUE sulla causa C-266/22.
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