I principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato si applicano anche ai contratti esclusi, come risulta dalla espressa previsione dell’art. 13 c. 5 del Codice del 2023.
Anche nelle procedure per l’affidamento di tali contratti è necessario, quindi, che sia possibile comprendere l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuire i punteggi delle offerte e che i criteri di valutazione risultino logici, con conseguente illegittimità della procedura che preveda l’attribuzione del punteggio economico più alto all’offerta con prezzo più basso e un punteggio pari a zero alle altre.
Sotto il profilo processuale, si evidenzia che nessuna prova di resistenza è necessaria se l’operatore economico agisce per la riedizione della procedura.
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