TAR Piemonte – Torino, sez. II, 21 novembre 2024 n. 1206
Intanto, occorre premettere che la natura “informale” della procedura selettiva in esame, sottolineata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, non esime dal rispetto dei c.d. superprincipi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, applicabili anche ai contratti esclusi, a quelli attivi ed a quelli a titolo gratuito che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto (cui è riconducibile quello di cui qui si discute) in forza del richiamo contenuto nell’art. 13, commi 2 e 5, del predetto D. Lgs. 36/2023. Ciò significa che, anche per i predetti contratti, il principio del risultato richiede che il suo perseguimento avvenga nel rispetto “dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, il principio di reciproca fiducia presuppone che le parti confidino “nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” ed infine il principio dell’accesso al mercato impone che siano comunque rispettati i “principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.
D’altra parte, nemmeno l’Amministrazione resistente e la controinteressata negano che la procedura in esame dovesse essere improntata al rispetto di tali generali principi e dei loro corollari, ma ritengono piuttosto che la stessa li abbia, in realtà, pienamente rispettati.
Ciò premesso, sono fondate le censure incentrate su vizi che riflettono un contrasto della lex specialis di gara e dell’operato della commissione con alcuni di tali principi generali, in particolare sotto il profilo della specificità, intellegibilità e razionalità dei criteri di valutazione delle offerte e dell’obbligo di comprensibile motivazione della scelta concretamente compiuta dalla commissione, che rappresentano presidio essenziale, in particolare, dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
Pubblicato il 21/11/2024
N. 01206/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS e da OMISSIS Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica (SCSD), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Carapelle, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, Via San Pio V n. 20, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Scuola Internazionale Europea Statale “OMISSIS”, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
OMISSIS – Società Cooperativa Sociale S.C.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta e Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– dell’avviso di selezione pubblica prot. 6032/U del 27/08/2024 pubblicato dalla Scuola Internazionale Europea Statale “OMISSIS” di Torino, con il quale è stata indetta una “Selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza agli alunni durante la pausa per la refezione scolastica e di pre- e post- scuola nell’A.S. 2024/2025”, nella parte in cui ha stabilito, all’art. 6), i “Criteri per la valutazione delle offerte”;
– del verbale prot. n. 6403 del 10/09/2024 “per la valutazione delle candidature pervenute all’avviso prot. n. 6032-VI.2 del 27/08/2024 “Selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza agli alunni durante la pausa per la refezione scolastica e di pre- e post- scuola nell’A.S. 2024/2025”, comunicato alle ricorrenti in data 10/09/2024, con cui è stato deliberato l’affidamento in favore della controinteressata;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e, comunque, lesivi degli interessi delle ricorrenti;
nonché per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e per il risarcimento del danno subìto, anche in termini di perdita di chances;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.10.2024:
– della nota prot. n. 6403 del 10/09/2024, con la quale la Commissione di gara ha attribuito i punteggi all’offerta tecnica ed economica presentata dalle ricorrenti;
– della nota prot. n. 6403 del 10/09/2024, con la quale la Commissione di gara ha attribuito i punteggi all’offerta tecnica ed economica presentata dalla controinteressata;
nonché nuovamente:
– dell’avviso di selezione pubblica prot. 6032/U del 27/08/2024 pubblicato dalla Scuola Internazionale Europea Statale “OMISSIS” di Torino, con il quale è stata indetta una “Selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza agli alunni durante la pausa per la refezione scolastica e di pre- e post- scuola nell’A.S. 2024/2025”, nella parte in cui ha stabilito, all’art. 6), i “Criteri per la valutazione delle offerte”;
– del verbale prot. n. 6403 del 10/09/2024 “per la valutazione delle candidature pervenute all’avviso prot. n. 6032-VI.2 del 27/08/2024 “Selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza agli alunni durante la pausa per la refezione scolastica e di pre- e post- scuola nell’A.S. 2024/2025”, comunicato alle ricorrenti in data 10/09/2024, con cui è stato deliberato l’affidamento in favore della controinteressata;
– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e, comunque, lesivi degli interessi delle ricorrenti;
nonché per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, e per il risarcimento del danno subìto, anche in termini di perdita di chances.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Scuola Internazionale Europea Statale “OMISSIS” e di OMISSIS – Società Cooperativa Sociale S.C.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con avviso prot. 6032/U del 27.08.2024 la Scuola Internazionale “OMISSIS” di Torino ha indetto una procedura di “Selezione pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza agli alunni durante la pausa per la refezione scolastica e di pre- e post- scuola nell’A.S. 2024/2025”.
Dopo aver dettagliato l’oggetto dell’incarico (artt. 1 e 2) e specificato che la scuola si sarebbe limitata a mettere a disposizione i locali ma che sarebbero state le famiglie a farsi direttamente carico dei costi del servizio (artt. 3 e 4), l’avviso ha individuato quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica, per un totale di 100 punti massimi attribuibili (artt. 5 e 6).
In particolare, merita sin d’ora ritrascrivere quanto previsto dall’art. 6 dell’avviso, sul quale si concentrano, come si vedrà, le censure oggetto del presente ricorso:
“Art. 6 – Criteri per la valutazione delle offerte
Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
a) Caratteristiche del servizio (OFFERTA TECNICA): Massimo Punti 70
b) Prezzi dei singoli servizi offerti (OFFERTA ECONOMICA): Massimo Punti 30
Massimo complessivo: Punti 100
La gara sarà aggiudicata all’associazione che otterrà il punteggio maggiore dato dalla somma dei punteggi di cui ai punti a) e b). I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una valida domanda ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo istituto e per la conseguente aggiudicazione sono i seguenti.
a) La valutazione dell’OFFERTA TECNICA avverrà come di seguito indicato.
L’attribuzione del punteggio di cui al criterio a) sarà effettuata mediante l’applicazione dei seguenti sotto-criteri (adeguatamente documentati ove necessario):
1) esperienze pregresse svolte in ambito scolastico max p. 25
2) titoli di studio degli assistenti max p. 20
3) la formazione dei docenti svolta dall’ente partecipante
(primo soccorso antincendio, formazione su malattie
croniche e intolleranze) max p. 15
4) eventuale presenza fra i lavoratori di madrelingua francesi, inglesi, tedeschi max p. 10
b) Valutazione dell’OFFERTA ECONOMICA in riferimento ai prezzi dei principali servizi. Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio b) si adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato:
– al costo annuale più basso saranno attribuiti punti 30
A parità di punteggio sarà data preferenza al concorrente che offrirà i sopra elencati servizi al prezzo più basso”.
Alla procedura di selezione hanno partecipato, con offerta congiunta, le odierne ricorrenti e, con distinta offerta, l’odierna controinteressata, la quale è stata individuata come aggiudicataria ed affidataria dell’incarico con delibera della commissione del 10.09.2024 (denominata “verbale per la valutazione delle candidature pervenute all’avviso prot. n. 6032-VI.2 del 27.08.2024”).
2. Con ricorso notificato in data 09.10.2024, le seconde classificate hanno impugnato sia l’avviso di selezione del 27.08.2024 che la delibera di aggiudicazione del 10.09.2024 articolando tre motivi così sintetizzabili:
a) l’avviso di selezione sarebbe nullo o, comunque, illegittimo per assoluta indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte tecniche (che sarebbe sostanzialmente rimessa all’arbitrio della commissione), nonché per la mancata previsione di un criterio matematico di attribuzione del punteggio alle offerte economiche diverse da quella più bassa (tale omessa previsione consentirebbe l’iniqua ed irragionevole previsione dell’attribuzione di un punteggio massimo all’offerta migliore sotto il profilo economico e di nessun punteggio, sempre sotto il profilo economico, alle altre offerte);
b) anche l’aggiudicazione sarebbe illegittima perché, prima di visionare le offerte pervenute, la commissione avrebbe omesso di specificare i criteri valutativi delle offerte tecniche, solo genericamente individuati nell’avviso di gara, nonché di individuare il criterio matematico di attribuzione del punteggio alle offerte economiche, procedendo così all’aggiudicazione in favore della controinteressata senza che dal relativo verbale emerga l’attribuzione dei punteggi alle concorrenti e le ragioni per le quali la sua offerta sia stata ritenuta più vantaggiosa;
c) la valutazione della commissione (pur non essendo note la motivazione e l’attribuzione dei relativi punteggi) sarebbe comunque erronea ed illegittima, in quanto, a dire delle ricorrenti, la loro offerta sarebbe migliore di quella dell’aggiudicataria.
3. A seguito di accesso agli atti, le ricorrenti hanno ottenuto in data 10.10.2024 l’ostensione delle griglie di valutazione dalle quali hanno ricavato l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione alla propria offerta ed a quella dell’aggiudicataria.
In particolare, alle offerte tecniche di entrambe le partecipanti è stato attribuito il massimo punteggio per ogni criterio di valutazione, ad eccezione del criterio relativo alla “presenza di esperti madrelingua francesi, inglesi, tedeschi” per il quale entrambe hanno ottenuto 0 punti (con conseguente punteggio totale di 60 punti per entrambe le offerte tecniche). Per quanto riguarda, invece, le offerte economiche, all’aggiudicataria è stato attribuito il punteggio massimo di 30 punti, mentre alle odierne ricorrenti non è stato attribuito alcun punteggio.
4. Con motivi aggiunti notificati in data 24.10.2024, queste ultime hanno impugnato anche tali atti, contestando sia il punteggio attribuito alla propria offerta che quello attribuito all’offerta della controinteressata, e formulando ulteriori due censure così sintetizzabili:
a) sarebbe confermata l’illegittimità dell’operato della commissione, che, senza specificare i criteri di valutazione delle offerte tecniche, avrebbe irragionevolmente attribuito ad entrambe le offerte tecniche punteggio 0 relativamente al criterio della “presenza di esperti madrelingua francesi, inglesi, tedeschi” (sebbene le ricorrenti, al contrario dell’aggiudicataria, avessero indicato tale presenza nel numero indicativo di un esperto per lingua) e punteggio massimo per tutti gli altri criteri (come se le due offerte fossero identiche, mentre avrebbero dovute essere valutate e graduate le specificità di ognuna di esse, il che confermerebbe il sostanziale difetto di motivazione e la volontà della commissione di definire la gara unicamente sulla base del prezzo più basso anziché sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa stabilito dall’avviso di selezione);
b) la commissione, anziché previamente individuare il criterio matematico per l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche diverse dalla migliore (non essendo stato specificato nell’avviso di gara), si sarebbe illegittimamente limitata ad attribuire 30 punti a quest’ultima e 0 punti alla seconda offerta a prescindere dalla differenza dei prezzi, creando così un effetto irrazionale e distorsivo del diverso peso attribuito nell’avviso di gara alla componente tecnica ed a quella economica dell’offerta.
5. Le ricorrenti hanno richiesto non solo l’annullamento (previa sospensione cautelare della loro efficacia) di tutti gli atti di gara impugnati col ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, ma anche la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché il risarcimento del danno subìto, anche in termini di perdita di chances.
6. In vista della trattazione dell’istanza cautelare (la cui camera di consiglio è stata differita al 13.11.2024 per garantire il rispetto dei termini di difesa anche relativamente al ricorso per motivi aggiunti), si sono costituite sia l’Amministrazione che la controinteressata, instando entrambe per la reiezione del ricorso, eccependo l’infondatezza delle varie censure articolate con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti, nonché l’inammissibilità dei predetti motivi aggiunti per mancato superamento della prova di resistenza relativamente all’attribuzione dei punteggi (da una parte, se anche alle ricorrenti fossero stati attribuiti i 10 punti max per la presenza degli insegnanti madrelingua non sarebbe stato colmato il divario di punteggio sull’offerta economica; dall’altra parte, l’equivalenza delle offerte sotto il profilo tecnico avrebbe reso ininfluente il punteggio economico alla seconda offerta, comunque inferiore al punteggio massimo di 30 punti da attribuirsi all’offerta migliore). La controinteressata ha anche eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto notificati alla parte personalmente anziché ai procuratori costituiti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 43, comma 2, c.p.a. e 170 cp.c..
7. Alla camera di consiglio del 13.11.2024, le parti hanno discusso la richiesta cautelare e la causa è stata posta in decisione, previa informativa alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
DIRITTO
8. Occorre esaminare preliminarmente le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata.
8.1. Quanto all’eccezione di inammissibilità per notifica dei motivi aggiunti alla controinteressata personalmente anziché ai suoi procuratori già costituiti in giudizio ex artt.43, comma 2, c.p.a. e 170 cp.c., la stessa è infondata alla luce del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. applicabile anche al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a., posto che la difesa della controinteressata ha dichiarato aver conoscenza di tali motivi aggiunti già nella memoria depositata in data 25.10.2024 e poi ha diffusamente controdedotto agli stessi con la memoria depositata in data 11.11.2024, così sanando il vizio di notifica denunciato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02/09/2024, n. 7338; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24/07/2024, n. 4374).
8.2. Anche l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti per difetto della c.d. prova di resistenza è infondata, posto che le censure con essi articolate, pur riferendosi all’attribuzione dei punteggi da parte della commissione, sono strettamente connesse alle censure del ricorso principale, incentrate sull’indeterminatezza, genericità ed irragionevolezza dei criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei relativi punteggi, cosicché tutte le doglianze sono complessivamente tese (come emerge dalle domande formulate dalle ricorrenti) non tanto ad ottenere un punteggio superiore a quello dell’aggiudicataria ai fini dell’affidamento del servizio, quanto piuttosto all’annullamento di tutti gli atti di gara ed alla riedizione della stessa emendata dai vizi dedotti o, quanto meno, a una rinnovata e motivata valutazione delle offerte dei due concorrenti (il cui esito in termini di punteggi, condizionato dall’esito corretto e motivato nuovo vaglio delle offerte tecniche, non è necessariamente coincidente con l’attuale).
Può comunque trovare applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “nel caso in cui, come nella fattispecie, le censure tendano invece ad invalidare l’intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello dell’aggiudicazione, strumentale alla riedizione dell’intera gara, il gravame deve ritenersi assistito da un interesse concreto ed attuale ed il ricorso ammissibile” (così, Cons. Stato, Sez. III, 20.03.2023, n. 2799). D’altra parte, diversamente opinando, si finirebbe per porre a carico delle ricorrenti una vera e propria probatio diabolica “non consentendo l’interesse strumentale alla riedizione della gara, comportante la possibilità di presentare una nuova offerta con regole e criteri modificati, di allegare alcunché al fine di superare la prova di resistenza” (in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 13/11/2024, n. 20198).
E’ altresì fuorviante scindere, ai fini della prova di resistenza, la censura sul punteggio attribuito alle offerte tecniche (sostenendo che l’ipotetica attribuzione di 10 punti per la presenza di insegnanti madrelingua non colmerebbe il divario di 30 punti tra le offerte economiche) da quella sul punteggio economico (evidenziando che l’attribuzione di un punteggio superiore a 0 sarebbe ininfluente per le ricorrenti stante l’identico punteggio di 60 sull’offerta tecnica e l’obbligatoria attribuzione di 30 punti alla migliore offerta economica della controinteressata), posto che le ricorrenti, anche con i motivi aggiunti, contestano in radice gli effetti distorsivi sulla procedura di gara causati dall’immotivata attribuzione dei punteggi sia alle offerte tecniche che alle offerte economiche (congiuntamente considerati tra loro), quale conseguenza applicativa di criteri, a loro dire, indeterminati ed irragionevoli previsti dalla lex specialis di gara.
8.3. Le eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti devono, quindi, essere rigettate.
9. Può, pertanto, procedersi all’esame del merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti, che il Collegio, stante la stretta connessione tra le varie censure proposte, ritiene di trattare congiuntamente, concentrandosi sulle questioni ritenute risolutive ai fini della decisione ex artt. 60 e 120, comma 5, c.p.a..
10. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, nei sensi di seguito indicati.
11. Intanto, occorre premettere che la natura “informale” della procedura selettiva in esame, sottolineata dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, non esime dal rispetto dei c.d. superprincipi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato di cui rispettivamente agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, applicabili anche ai contratti esclusi, a quelli attivi ed a quelli a titolo gratuito che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto (cui è riconducibile quello di cui qui si discute) in forza del richiamo contenuto nell’art. 13, commi 2 e 5, del predetto D. Lgs. 36/2023. Ciò significa che, anche per i predetti contratti, il principio del risultato richiede che il suo perseguimento avvenga nel rispetto “dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, il principio di reciproca fiducia presuppone che le parti confidino “nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici” ed infine il principio dell’accesso al mercato impone che siano comunque rispettati i “principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.
D’altra parte, nemmeno l’Amministrazione resistente e la controinteressata negano che la procedura in esame dovesse essere improntata al rispetto di tali generali principi e dei loro corollari, ma ritengono piuttosto che la stessa li abbia, in realtà, pienamente rispettati.
12. Ciò premesso, sono fondate le censure incentrate su vizi che riflettono un contrasto della lex specialis di gara e dell’operato della commissione con alcuni di tali principi generali, in particolare sotto il profilo della specificità, intellegibilità e razionalità dei criteri di valutazione delle offerte e dell’obbligo di comprensibile motivazione della scelta concretamente compiuta dalla commissione, che rappresentano presidio essenziale, in particolare, dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
13. Con particolare riferimento alla valutazione delle offerte tecniche, l’art. 6 dell’impugnato avviso di selezione pubblica ha infatti previsto, come già detto, che il punteggio massimo di 70 punti fosse assegnabile sulla base di quattro diversi criteri valutativi, per ognuno dei quali è stato previsto un punteggio massimo attribuibile: 1) esperienze pregresse svolte in ambito scolastico, max p. 25; 2) titoli di studio degli assistenti, max p. 20; 3) la formazione dei docenti svolta dall’ente partecipante (primo soccorso antincendio, formazione su malattie croniche e intolleranze), max p. 15; 4) eventuale presenza fra i lavoratori di madrelingua francesi, inglesi, tedeschi, max p. 10.
13.1. Tali criteri valutativi non sono di per sé macroscopicamente illogici, irragionevoli ed irrazionali, in quanto comunque “pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche dell’oggetto” (art. 108, comma 4, D. Lgs. 36/2023) e non eccedenti l’ampia discrezionalità attribuita all’amministrazione appaltante in ordine all’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e del peso, in termini di punteggio, da attribuire ai singoli elementi (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 09/04/2024, n. 2356: “ Nelle gare pubbliche, la fissazione dei criteri di valutazione del merito tecnico è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla Legge per meglio perseguire l’interesse pubblico, e, come tale, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili”. Nello stesso senso, ex pluris, T.A.R. Lazio Roma, Sez. V, 23/08/2022, n. 11210; T.A.R. Veneto, Sez. I, 09/05/2022, n. 674).
13.2. Si tratta però, ad avviso del Collegio, di criteri generici, non essendo evincibile, dalla loro lettura, sulla base di quali specifici elementi (quantitativi e/o qualitativi) la commissione dovesse apprezzare le diverse offerte e come, pertanto, dovesse graduare i punteggi sui singoli criteri. Non si rinvengono, infatti, indicazioni su quali e quante “esperienze pregresse in ambito scolastico” o attività di “formazione dei docenti” siano favorevolmente apprezzabili ed i punti da attribuire in ragione del numero e della tipologia delle stesse; oppure su come valorizzare, in termini di punteggio, i diversi “titoli di studio degli assistenti” o il differente numero di “lavoratori madrelingua” offerti e di lingue garantite (solo inglese, francese o tedesco, o diverse combinazioni delle stesse).
13.3. Il che, tuttavia, di per sé non comporta, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti nel primo motivo del ricorso principale, l’illegittimità (o addirittura la nullità) dell’avviso di selezione impugnato, perché non vi è un obbligo ma solo la facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice di procedere ad una puntuale specificazione dei criteri generali attraverso l’individuazione già nella lex specialis di sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi, come si ricava dall’art. 108, comma 7, del vigente D. Lgs. 36/2023 e, prima di esso, anche dall’art. 83, c. 4, del D. Lgs. n. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22/10/2020, n. 6380: “Nelle gare pubbliche la previsione di sub-criteri o sub-punteggi risulta indicata come mera facoltà riservata alla stazione appaltante all’art. 95, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; ne deriva che il mancato esercizio di detta facoltà non può costituire, in sé, indice di illegittimità della lex specialis della procedura di gara”. Nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 08/11/2023, n. 2580 T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 02/07/2021, n. 4583; T.A.R. Veneto, Sez. III, 15/09/2020, n. 811).
13.4. Ciò incide, però, sull’onere di motivazione della commissione giudicatrice, che, in assenza nella lex specialis di gara di una dettagliata e specifica articolazione di tali voci, sottovoci e relativi punteggi, non può dirsi soddisfatto con la mera espressione del punteggio numerico, perché, appunto, da esso non è chiaramente evincibile quale sia stato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua attribuzione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/05/2024, n. 4410: “Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità: onde solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici”; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 16/02/2024, n. 113: “ In materia di gare pubbliche, se la lex specialis prevede, e potrebbe anche non farlo, unitamente ai criteri “generali” di valutazione dell’offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta influisce sulla motivazione del giudizio, nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica; se, invece, il giudizio della commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica”).
Pertanto, a fronte di criteri di valutazione che la lex specialis di gara non individua in modo sufficientemente specifico e dettagliato, la commissione ha due possibilità: i) procedere alla preventiva specificazione degli stessi (senza chiaramente arrivare ad introdurre nuovi e differenti criteri e, comunque, senza alterare il peso di quelli previsti dalla lex specialis: cfr., sul punto, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 10/04/2024, n. 298) e poi attribuire il solo punteggio numerico; ii) oppure non effettuare tale preventiva specificazione dei criteri, ma accompagnare allora il punteggio numerico con un giudizio discorsivo che spieghi come lo stesso sia stato attribuito.
13.5. Nel caso di specie, invece, la commissione si è limitata ad attribuire il punteggio numerico a ciascuno dei predetti generici criteri di valutazione previsti dall’avviso di selezione, senza alcuna preventiva specificazione degli stessi e senza nemmeno motivare in modo argomentativo il punteggio assegnato, così incorrendo in un difetto di motivazione che rende favorevolmente apprezzabile la seconda censura dedotta nel ricorso principale.
In tal modo non si è supplito, nello svolgimento della selezione, ai generici criteri di valutazione introdotti dall’avviso di gara, la cui diretta applicazione nell’attribuzione dei punteggi ha comportato un irrimediabile difetto di motivazione per genericità dell’avviso stesso in parte qua.
14. Per quanto riguarda la parte dell’avviso selettivo dedicata alla valutazione delle offerte economiche, applicata dalla commissione e per effetto della quale la controinteressata ha ottenuto l’affidamento dei servizi in questione, valgono le seguenti considerazioni.
14.1. L’art. 6 dell’avviso si limita a prevedere che “al costo annuale più basso saranno attribuiti punti 30”. La commissione ha applicato tale criterio assegnando 30 punti alla migliore offerta economica (presentata dalla controinteressata) e 0 punti all’offerta economica delle ricorrenti, sull’assunto che la lex specialis della selezione riservasse il punteggio riguardante il prezzo alla sola migliore offerta economica, senza graduarlo in base all’entità del prezzo offerto. Ciò in sintonia con la lettera della lex di gara, che da un lato prevede una graduazione dei punteggi in relazione all’offerta tecnica (abbinando a ciascun criterio un punteggio definito massimo), dall’altro prevede l’unico punteggio di 30 punti per il “costo annuale più basso”, precludendo qualsiasi possibilità di proporzionare la valutazione dell’offerta economica all’entità dei costi proposti da ciascun concorrente, cosicché anche una irrisoria differenza di prezzo giustificherebbe il divario di ben 30 punti (gli altri 70 punti pertengono alle offerte tecniche).
Al contrario, per evitare effetti distorsivi sulla competizione degli offerenti, anche il criterio economico deve consentire loro (in modo trasparente e intellegibile) di calibrare l’offerta.
Ebbene, nel caso di specie, l’avviso pubblico non ha stabilito alcun criterio matematico per l’attribuzione dei punteggi a tutte le offerte economiche, limitandosi a prevedere l’assegnazione del punteggio (unico e massimo) riservato alla migliore offerta economica, estromettendo così dall’assegnazione di punteggio le altre offerte, a prescindere dall’entità del divario di prezzo.
14.2. Tale criterio, per come congegnato nella lex di gara e applicato, risulta incompleto e deficitario rispetto alle offerte non presentanti il prezzo più basso ed è comunque irragionevole perché comporterebbe un’eccessiva valorizzazione dell’offerta anche solo leggermente migliore sotto il profilo economico, così contraddicendo ed alterando, di fatto, il maggior peso attribuito alla componente tecnica dalla lex specialis di gara ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 27/07/2023, n. 12747, secondo cui “la necessità di riconoscere il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso, anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica, determinerebbe l’effetto, anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole, di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche anche laddove il minimo ribasso e quello massimo si differenziassero per pochi punti percentuali”).
14.3. Né è condivisibile il rilievo della controinteressata secondo cui l’art. 6 dell’avviso di selezione, oltre all’attribuzione del punteggio massimo di 30 punti all’offerta economica migliore, prevedeva anche che “A parità di punteggio sarà data preferenza al concorrente che offrirà i sopra elencati servizi al prezzo più basso”, cosicché, stante la parità raggiunta dalle concorrenti sulla componente tecnica, la sua offerta avrebbe comunque dovuto preferirsi in quanto indicante prezzi più bassi.
Invero, la suddetta parità è frutto di criteri generici e di valutazioni immotivate, in quanto, come visto, i punteggi assegnati a ciascun criterio non danno da sé soli contezza dell’iter logico seguito ai fini della scelta del contraente; inoltre, appare illegittima l’attribuzione di zero punti alle ricorrenti in relazione al criterio “presenza di esperti di madrelingua francesi, inglesi, tedeschi”. Infatti, mentre la dichiarazione dei titoli e l’offerta tecnica della controinteressata (documenti n. 4 e 6 depositati in giudizio dall’amministrazione) non prevedono la presenza di personale di madrelingua, al contrario la dichiarazione dei titoli e l’offerta tecnica delle deducenti (documenti n. 3 e 5 prodotti dall’amministrazione) specificano (pagine 9, 10, 20, 25 e 28 del documento n. 5) la presenza dei richiesti esperti e il loro numero (uno per ogni lingua), demandando le specificità operative all’intesa con la Direzione scolastica, in sintonia con quanto stabilito dall’avviso di selezione, il quale peraltro omette di indicare il presunto numero di studenti da assistere e le lingue straniere da loro scelte, cosicchè non è dato comprendere nemmeno se fosse preferibile, per la Scuola, la preponderanza numerica di un esperto di madrelingua francese, inglese o tedesco.
Pertanto, anche la fondatezza della prima censura in cui si articolano i motivi aggiunti induce a disattendere la replica della controinteressata.
15. In definitiva, devono essere accolti il ricorso principale e i motivi aggiunti, restando assorbite le censure non esaminate. Per l’effetto, sono annullati l’avviso di selezione e tutti gli atti di gara impugnati.
16. In conseguenza dell’annullamento dell’intera procedura selettiva e del conseguente obbligo per l’amministrazione di rinnovare la stessa, la caducazione della convenzione stipulata in data 16.10.2024 tra l’Istituto scolastico e la controinteressata (doc. 2 dell’Amministrazione resistente) è un effetto automatico e sfugge alla valutazione casistica del giudice delineata dall’art. 122 c.p.a., che risulta applicabile soltanto qualora oggetto dell’annullamento giudiziale sia la sola aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17/01/2023, n. 589: “ai sensi dell’art. 122 del cod. proc. amm., il giudice può stabilire “se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza” quando accerti, tra le altre condizioni, che il ricorrente abbia la possibilità “di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati” e se “il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara” (in termini si veda di recente Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 703). In altri termini, il potere del giudice amministrativo di dichiarare (quale conseguenza dell’illegittima aggiudicazione) se il contratto è inefficace e da quale momento decorra tale effetto paralizzante opera solo se il giudice accerti che il ricorrente ha la possibilità di aggiudicarsi la gara e di subentrare nel contratto. Nel caso in cui l’annullamento giurisdizionale travolga l’intera procedura di affidamento del contratto, oltre al provvedimento di aggiudicazione, comportando conseguentemente l’obbligo per l’amministrazione soccombente di rinnovare l’intera procedura, non vi è alcuna possibilità che il ricorrente si aggiudichi il contratto e quindi, secondo la norma codicistica, non occorre né dichiarare l’inefficacia del contratto né tantomeno disporre il subentro. L’integrale annullamento della procedura di affidamento comporta l’automatico travolgimento o caducazione anche del contratto stipulato con l’illegittimo aggiudicatario”).
17. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata dalle ricorrenti, sia perché l’annullamento della procedura svolta consentirà loro di competere nuovamente per l’ipotetica aggiudicazione del servizio, sia perché tale domanda è stata comunque genericamente formulata ed il pregiudizio lamentato (peraltro, senza nessuna specifica quantificazione) è rimasto privo del benché minimo riscontro probatorio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, così provvede:
– accoglie le domande di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con conseguente caducazione del contratto stipulato in data 16.10.2024 tra la Scuola Internazionale Europea Statale “OMISSIS” e OMISSIS Società Cooperativa Sociale S.C.S.;
– respinge la domanda di risarcimento del danno;
– condanna il Ministero resistente e la controinteressata, il primo per la quota di 2/3 e la seconda per la quota di 1/3, al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
IL SEGRETARIO
Contratti esclusi e applicazione “super-principi”
TAR Piemonte – Torino, sez. II, 21 novembre 2024
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