L’art. 78 del correttivo al codice (bollinato) apporta importanti modifiche in tema di concessioni relativamente alla questione della qualificazione richiesta all’ente concedente per poter progettare, affidare ed eseguire i correlati contratti.
Un livello di qualificazione rafforzato
È noto che le attuali previsioni contenute nell’allegato II.4 (in particolare gli artt. 3 e 5) prevendono per le concessioni di lavori/servizi, per le fasi che vanno dalla progettazione alla esecuzione, un preciso livello di qualificazione rafforzato (come anche spiegato dall’autorità anticorruzione con il parere n. 9/2024 e dall’ufficio di supporto del MIT con diversi pareri, in particolare, nn. 2114/2023 e 2441/2024).
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento