L’articolo 24 del correttivo (ora bollinato), rubricato “Modifiche all’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, innesta nell’articolo ultimo richiamato un apposito comma 3-bis che tiene conto di difficoltà oggettive nel riscontro dei requisiti – condizione essenziale per potere giungere dall’aggiudicazione (ora) solo efficace -, stipulare il contratto e procedere con l’esecuzione delle prestazioni.
Il comma, oggettivamente, risponde a delle difficoltà emerse anche in fase di analisi delle criticità del codice ed in particolare, però, in relazione a requisiti non riscontrabili attraverso il fascicolo virtuale o in relazione a certi atti (come l’antimafia).
Tempi di riscontro, evidentemente, non compatibili con l’esigenza di giungere tempestivamente all’aggiudicazione ed eseguire il contratto.
Già l’autorità anticorruzione evidenziava come parte delle stazioni appaltanti procedono con l’innesto di clausole di riserva per avviare l’esecuzione prima della verifica completa dei requisiti. Circostanza ritenuta dalla stessa autorità non perfettamente adesiva rispetto alle disposizioni codicistiche.
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