La possibile decadenza del finanziamento PNRR può integrare il presupposto della somma urgenza che possa giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza bando?

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

20 Novembre 2024
Modifica zoom
100%

La risposta di ANAC nel Parere sulla normativa 23 ottobre 2024, n. 56

“Può osservarsi che in caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento dell’appaltatore, che segua allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica aggiudicata all’unico concorrente in gara, nei termini descritti nell’istanza di parere, tenuto conto dei tempi entro i quali il contratto deve essere portato a termine ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR (termine non comunicato nella richiesta di parere, così come i dati relativi alla consistenza dell’appalto), e considerato altresì il rilievo che il legislatore ha riconosciuto all’attuazione dello stesso PNRR (tanto che sono state dettate in materia specifiche ed eccezionali disposizioni normative), le circostanze sopra indicate, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante, ai fini dell’applicazione dell’art. 76, comma 2, lett. c) del Codice, ove i tempi occorrenti per l’espletamento delle ordinarie procedure di gara siano ritenuti dalla stessa incompatibili con il tempestivo completamento delle opere entro i ristretti termini previsti ai fini dell’attuazione degli obiettivi PNRR. Ciò a condizione che sia adeguatamente motivato, nel primo atto della procedura, il nesso di causalità tra la specifica situazione di fatto e l’urgenza dell’affidamento dell’appalto.”
“Con riguardo, invece, alla possibilità di richiedere un parere al Collegio consultivo tecnico, si rinvia alle previsioni degli articoli 215 e seguenti, le quali individuano chiaramente le competenze del predetto organo e i casi in cui la stazione appaltante può adirlo”.

CONTINUA A LEGGERE….

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento