La patente a crediti: considerazioni critiche

Stefano Taddeucci 19 Novembre 2024
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L’art. 27 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza, di seguito “D.lgs.”) – come modificato dall’art. 29 comma 19 del D.L. 19/2024 (“Decreto PNRR 4”), convertito, con modifiche, dalla Legge n. 56 del 29.04.2024 (G.U. n. 100 del 30.04.2024) – stabilisce che a decorrere dal 01.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) dello stesso D.lgs. debbono essere in possesso della c.d. “patente a crediti”, il cui rilascio, effettuato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito “ITL”), è subordinato al possesso, tra gli altri, anche della “certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente” (comma 1 lett. E).

Il problema è che l’art. 17 bis sopra citato disciplina soltanto gli affidamenti che siano stati disposti nell’anno, ad una medesima impresa, per un importo complessivamente superiore ad € 200.00,00, ed il comma 5 prevede, quale requisito della regolarità fiscale, che tale impresa non abbia a proprio carico iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori ad € 50.000.

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