Il legislatore torna, con il Correttivo, ad occuparsi della disciplina concernente il CCNL da applicare nell’appalto.
Si tratta una revisione puntuale della disciplina operativa concernente l’art. 11 del Codice, effettuata attraverso l’inserimento di un nuovo allegato al Codice dei contratti; si tratta dell’allegato I.01.
L’intervento si rendeva necessario, poiché, sotto il profilo operativo, nell’attuale assetto normativo, sono presenti delle lacune riguardanti l’applicazione sostanziale della disciplina recata dall’art. 11, alle quali aveva posto rimedio l’ANAC con il paragrafo 7 della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1.
La normativa in questione (contenuta nell’art. 11 del Codice e nel nuovo allegato I.01, nonché in molteplici altre disposizioni del Codice dedicate alla tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto) si pone in attuazione della scelta legislativa di attribuire al RUP una specifica competenza che, in passato costituiva un esclusivo appannaggio del giudice del lavoro; quella di assicurare la tutela economica e normativa dei dipendenti impiegati negli appalti pubblici, con una specifica attenzione agli appalti di lavori, servizi (non di carattere intellettuale) e forniture con posa in opera.
L’obiettivo viene raggiunto, imponendo al RUP di individuare il CCNL di maggior tutela per i lavoratori, assicurando, al contempo, all’imprenditore, in ossequio al principio costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera”), di applicare un contratto differente, purché di ugual tutela rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante.
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