L’anticipazione del prezzo: dai Pareri ANAC e MIT allo schema di Decreto Correttivo

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

5 Novembre 2024
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L’articolo 39 dello schema di Decreto Correttivo sostituisce i primi quattro periodi dell’articolo 125, comma 1 del d.lgs. 36 del 2023 sull’anticipazione del prezzo. 

Nella nuova formulazione della norma, quindi, si rileva:

-una variazione dell’importo dell’anticipazione del prezzo in corrispondenza del valore del contratto (nell’attuale versione è prevista una percentuale unica del 20%);

– che l’anticipazione è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, corrispondente, nel caso di appalti di lavori, alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9 (nell’attuale formulazione l’articolo 125 si riferisce alla “consegna dei lavori o dell’avvio dell’esecuzione in via di urgenza”); 

-la precisazione nell’appalto integrato previsto dall’articolo 44 del d.lgs. 36 del 2023 che l’anticipazione del prezzo va effettuata distintamente per le fasi di progettazione ed esecuzione (una precisazione non presente nell’attuale versione dell’articolo 125);

– un incremento possibile previsto nei documenti di gara sempre in corrispondenza del valore del contratto (nell’attuale versione è previsto il possibile incremento unico del 30%); 

– la precisazione, per l’anticipazione del prezzo nei contratti pluriennali, che la modalità specifica di calcolo (in base al “ valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti”) e di corresponsione  (“entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni”) riguarda i soli contratti di servizi e forniture (in linea con quanto previsto dalla Relazione Illustrativa)

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