L’articolo analizza la liquidazione del corrispettivo spettante all’esecutore di lavori pubblici (anticipazione, stati di avanzamento lavori e rata di saldo) evidenziando alcuni dubbi interpretativi e criticità applicative, nonché le modalità di calcolo degli interessi conseguenti al ritardo nella liquidazione dello stesso corrispettivo; il tutto alla luce di recenti pareri del MIT ed Anac.
Nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, il diritto dell’appaltatore al pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori consegue all’accettazione dei lavori realizzati, che coincide con l’emissione, con esito positivo, del collaudo (oppure, mei casi previsti, dal certificato di regolare esecuzione) da parte dell’amministrazione committente; infatti è soltanto con l’emissione con esito positivo del certificato di collaudo (art. 125, co.7 del codice e art. 27 allegato II.14 al codice) che il credito dell’esecutore dell’opera diviene liquidabile.
Tuttavia, l’amministrazione committente nel corso dell’esecuzione dei lavori è tenuta ad effettuare il pagamento del corrispettivo all’esecutore non in unica soluzione, all’esito dell’emissione, con esito positivo, del certificato di collaudo, ma in corso d’opera, mediante rate di acconto (definiti “Stati di Avanzamento Lavori”, nel seguito S.A.L.), il cui importo è stabilito nel contratto di appalto, mentre i termini per la liquidazione degli acconti è stabilita dalle norme di riferimento oppure dallo stesso contratto.
Le modalità di liquidazione dei S.A.L. e della rata di saldo, nonché le modalità di liquidazione e la misura dell’anticipazione sul valore del contratto, risultano disciplinati nel vigente quadro normativo dall’articolo 125 del D. Lgs n. 36/2023 e dall’art. 12, allegato II.14 al codice stesso.
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