La società che acquisisca un ramo di azienda mediante contratto di affitto non subisce necessariamente le conseguenze negative derivanti dall’omesso possesso dei requisiti generali dell’affittante.
Ma se la concorrente spende concretamente i requisiti di partecipazione dell’affittante, subisce l’esclusione per la mancanza dei requisiti generali in capo all’affittante se non dimostra l’esistenza di discontinuità tra la precedente e la nuova gestione.
In mancanza di tale prova si presuppone la continuità e si imputano all’affittuaria sia i vantaggi sia gli svantaggi derivanti dalla disponibilità dell’azienda.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento