Weekly Recap – Il Podcast del Direttore 15 ottobre 2024

A cura del Direttore di Appalti&Contratti

Alessandro Massari 14 Ottobre 2024
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Indice

Rating di impresa

ANAC – Comunicazione 8 ottobre
 
Presso l’Anac, che ne cura la gestione, è istituito un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

L’Anac definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato, di buona fede e affidamento, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell’apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.

Elementi caratterizzanti il rating sono dunque:
– il sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni;
– i requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili;
– gli accertamenti definitivi, che esprimono:
. l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva;
. il rispetto della legalità;
. il rispetto degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
 
Anac definisce: gli elementi del monitoraggio; le modalità di raccolta dei dati; il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato.

Richiesta carichi pendenti

Parere MIT –  26 settembre 2024, n. 2722
 
Oggetto: La richiesta dei carichi pendenti nel nuovo codice degli appalti

Quesito:

Con il nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023) è stata espressamente introdotta la richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lett. e), dell’articolo 98 , comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 e dell’articolo 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 313. 
A questo proposito si chiede quanto segue: La richiesta del certificato dei carichi pendenti va fatta sempre, oppure solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc…) e/o se indicato dall’operatore economico nel DGUE?


Risposta aggiornata 

In generale si rileva che, relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione. 

Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Relativamente alle fattispecie di cui alle norme citate nel quesito, si rileva che
– laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse,
– oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi,
la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.

Accesso agli atti relativi alle verifiche dei requisiti

Parere MIT  26 settembre 2024, n. 2973
 
Oggetto: Atti, dati e informazioni presupposti all’aggiudicazione. richiesta chiarimenti

Quesito

Tenuto conto del disposto degli art. 35 e 36 del codice e, con specifico riguardo alla seguente formulazione dell’art. 36 comma 1 “l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili …..”, si richiede se il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche debba essere oggetto di trasmissione, soprattutto con specifico riguardo alle informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia.

Risposta aggiornata

Si chiarisce che l’art. 35 co 1 del d. lgs. 36/2023 prevede espressamente che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurino l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement (accesso civico generalizzato); mentre l’art. 36 del d. lgs. 36/2023 al co. 1 prevede una disciplina speciale per l’accesso dei concorrenti in gara non definitivamente esclusi, consentendo agli stessi la possibilità, senza bisogno di presentare alcuna istanza, di conoscere l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposte all’aggiudicazione. 
Il tutto, tramite piattaforme digitali e contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione da parte dell’amministrazione. 
Ciò posto, pertanto relativamente al quesito viene in considerazione l’art. 36 del d. lgs. 36/2023. 
Infatti il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).
 
Relativamente alle modalità, occorre fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata.

Accesso all’offerta tecnica

Parere MIT 26 settembre 2024 n. 2978
 
Quesito

Si chiede come correttamente interpretare – e operativamente gestire – l’art. 36, co. 1 e 2, del Codice, laddove prevede, rispettivamente, l’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicatario e, reciprocamente, le offerte dei primi cinque classificati in graduatoria. Tanto in quanto, anzitutto, dall’ostensibilità integrale delle offerte, si ritiene possa essere pregiudicato il know-how aziendale degli offerenti – si ricorda che la valutazione dei segreti tecnici e/o commerciali rientra nella discrezionalità della PA e la norma non prevede alcun tipo di contraddittorio con gli operatori economici; ancora, si ritiene che la pubblicazione delle offerte – che contengono dati personali e sensibili, si veda, a titolo puramente esemplificativo, eventuali curricula vitae – può esporre la stazione appaltante a violazioni in materia di dati personali, laddove questi non siano opportunamente trattati e, conseguentemente, oscurati.

Risposta aggiornata

Relativamente alla questione relativa ai segreti tecnici o commerciali, nell’ambito delle disposizioni relative al diritto di accesso per i concorrenti non definitivamente esclusi (art. 36 co 1) e per gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria (art. 36 co 2), si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 36 del d. lgs n. 36/2023 ed in particolare al co. 3, secondo cui con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione vengono rese note anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.
 
Le successive disposizioni di cui ai co. 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso art. 36 garantiscono il punto di equilibrio tra la il diritto di accesso agli atti e la tutela dei segreti tecnici o commerciali, prevedendo i passaggi del contraddittorio tra operatore economico e stazione appaltante in merito. A tale fine si ricorda che la s.a., qualora non ritenga fondate le motivazione alla base della richiesta di oscuramento, ai fini dell’ostensione deve attendere il decorso del termine per l’impugnazione (art.36 co5). Per quanto riguarda la seconda questione sottoposta, la stazione appaltante è tenuta a mettere in accesso l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), ovvero oscurando le parti sensibili ai sensi della suddetta normativa.

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