La valutazione dei servizi aggiuntivi offerti dai concorrenti non può essere limitata al mero dato numerico, dovendosi invece avere riguardo alla loro qualità e alla loro funzione come definita dalla lex specialis, che può legittimamente ritenere valutabili i servizi utili anche se non corrispondenti all’oggetto dell’appalto.
E’ quindi legittima, ad esempio, l’attribuzione di punteggi per servizi aggiuntivi che consistano in una polizza gratuita per l’offerta anche se questi non rientrano nelle attività tipiche della consulenza dei broker.
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