Indice
Sulla cancellazione dall’albo operatori economici
Consiglio di Stato sez. V 6/9/2024 n. 7468
1. Contratti pubblici – Albo operatori economici – Cancellazione – Precedente risoluzione contrattuale – Obbligo di motivazione
2. Contratti pubblici – Risoluzione contrattuale – Cancellazione dall’albo degli operatori economici – Provvedimenti distinti
3. Contratti pubblici – Albo operatori economici – Cancellazione – Obbligo di contraddittorio
4. Contratti pubblici – Albo operatori economici – Cancellazione – Natura discrezionale
1. Il provvedimento di revoca della qualificazione e cancellazione dall’Albo degli operatori economici, avente effetti inibitori alla partecipazione a future gare, deve essere sorretto da una motivazione congrua che valuti la gravità e l’incidenza della condotta dell’operatore economico, non potendo essere adottato in maniera automatica.
2. Premesso che all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà di valutare discrezionalmente l’affidabilità dell’operatore economico con riferimento alla circostanza posta a presupposto del giudizio di inaffidabilità eventualmente espresso, va evidenziato che in nessun caso si può ritenere un nesso di interdipendenza tra l’atto negoziale di risoluzione e il provvedimento di cancellazione impugnato che giustifichi una motivazione per relationem, trattandosi di due provvedimenti distinti che necessitano di una autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione.
3. La cancellazione di un operatore economico dall’Albo degli operatori economici per inadempimento grave deve essere preceduta da una fase istruttoria che preveda la possibilità di contraddittorio, in cui l’operatore possa esporre le proprie ragioni e difendersi.
4. L’esclusione di un operatore economico dall’Albo e dalle future gare pubbliche non può essere rimessa a rigidi automatismi, ma richiede una valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, la quale deve dimostrare l’affidabilità o meno dell’operatore con mezzi adeguati e motivazione adeguata.
Sulla forma e sulle proroghe dei contratti pubblici
Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. I, 20 settembre 2024, n. 25256
Cutajar O. – Ragionieri C. – 4/10/2024
“il contratto con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiam e l’osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del contraente privato e dell’organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e dell’entità del compenso (Cass. 8574/2023, con la quale si è ritenuto, sebbene in un caso solo analogo al presente, che la mancanza di contratto scritto non è supplita nemmeno dell’autorizzazione al conferimento di un incarico da parte dell’organo collegiale dell’ente conferente, trattandosi di mero atto interno)”
“la proroga dei contratti pubblici è generalmente vietata dall’art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993 (sul che si veda Cass. 29988/2018 in caso analogo al presente), essendo ammessa solo nei casi particolari delle cdd “proroghe tecniche”, oggi disciplinate dall’art. 120, comma undicesimo del dlgs n° 36/2023 e prima ancora dall’art. 106, comma undicesimo, del dlgs n° 50/2016.
Nel periodo ancora anteriore, ossia nella vigenza del dlgs n° 163/2006, qui applicabile ratione temporis, non erano espressamente disciplinati i casi di proroga del contratto pubblico, vigendo, dunque, il generale divieto previsto dal citato art. 6, secondo comma, della legge n° 537/1993, legittimamente superabile solo nei casi previsti dall’art. 57 del dlgs n° 163/2006, ossia, per quello che qui interessa, nel caso previsto dal quinto comma, lettera c), i cui presupposti, però, qui manifestamente difettano” .
Leggi qui l’articolo completo
Subappaltabilità della relazione geologica
Il MIT conferma la subappaltabilità della relazione geologica
MIT, Parere 26 settembre 2024, n. 2828
Avv. Beatrice Armeli
Abbiamo già avuto modo di osservare come, a seguito della liberalizzazione dell’istituto del subappalto, uno dei temi che ha fatto discutere nel settore dei servizi tecnici è stato quello della mancata menzione, nel nuovo Codice, del divieto di subappalto della relazione geologica. A riguardo, avevamo concluso, anche alla luce dello schema di bando-tipo n. 2/2023 dell’ANAC (relativo ai servizi di ingegneria e architettura che andrà a sostituire il precedente bando-tipo n. 3 redatto ai sensi del vecchio Codice -attualmente ancora in versione non definitiva-), nel senso della possibilità di subappaltare la redazione della relazione geologica. Possibilità ammessa implicitamente dal legislatore.
Leggi qui l’articolo completo
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento