Per gli affidamenti di lavori il d.lgs. 367/2023 ha previsto la reintroduzione dell’appalto integrato ora disciplinato dall’articolo 44 che prevede la possibilità, per la stazione appaltante o l’ente concedente, di porre congiuntamente a base di gara l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori assegnati ad uno stesso soggetto che dovrà avere al suo interno o in un raggruppamento i requisiti richiesti per le due mansioni.
Emerge subito con chiarezza che con questo istituto si trasferiscono al soggetto esecutore una serie di funzioni che interessano sia l’adeguatezza delle modalità di esecuzione che le caratteristiche del progetto esecutivo, aspetti che contribuiscono in modo rilevante alla costruzione della qualità del progetto e dell’intervento.
Sappiamo che il nuovo codice sancisce l’obbligatorietà (articolo 44, comma 4 del d.lgs. 36/2023) dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di affidamento di un appalto integrato e questa condizione rende centrale l’attività di selezione degli operatori.
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