Per tali ragioni, deve ritenersi coerente con il principio di risultato disporre l’esclusione dell’offerta di valore pari o superiore alla soglia di anomalia, calcolata secondo il metodo A dell’Allegato II.2.
Lo ha puntualizzato il T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 3010 del 12 settembre 2024.
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Negli appalti pubblici la concorrenza non va considerata un fine, ma il mezzo per garantire un affidamento efficace e tempestivo
Il principio di concorrenza non deve essere visto come un fine ma come il mezzo attraverso il quale viene tutelato l’interesse pubblico ad un affidamento efficace, tempestivo ed efficientemente eseguito.
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