Chi redige gli atti di gara può fare il commissario

di Andrea Mascolini (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l

13 Settembre 2024
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fonte: Italia Oggi
di Andrea Mascolini (da Italia Oggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l

Con il nuovo codice dei contratti pubblici il dipendente pubblico che ha redatto gli atti di gara può legittimamente svolgere il ruolo di commissario di gara.
Lo precisa Il Tar Liguria, con la sentenza n. 600 del 29 agosto 2024, nella quale i giudici si sono pronunciati su un profilo della disciplina della cosiddetta incompatibilità endoprocedimentale riferita al caso, in una procedura per l’affidamento di una concessione di servizi, di un funzionario pubblico che aveva predisposto gli atti di gara e che aveva assunto il ruolo di commissario della stessa gara. Nel caso esaminato, in particolare, erano stati i dirigenti comunali che avevano predisposto gli atti di gara e approvato i verbali a fare parte della commissione stessa.
Per i giudici il ricorso andava però respinto perché fondato sul previgente art. 77, comma 4, del dlgs n. 50/2016, che stabiliva un’incompatibilità astratta ed automatica tra il ruolo del commissario e quello del dipendente pubblico che avesse predisposto e/o approvato gli atti di gara, oppure designato la commissione. Sennonché gli artt. 51 e 93 del dlgs n. 36/2023 hanno eliminato la fattispecie dell’incompatibilità superando l’idea che i funzionari occupatisi dell’appalto nelle fasi della procedura precedenti alla gara vera e propria siano condizionati nella scelta dell’aggiudicataria.
I giudici fanno presente che, come evidenziato nella relazione al nuovo codice dei contratti, si è al contrario ritenuto che i dirigenti che hanno predisposto gli atti di gara, conoscendo in maniera approfondita l’oggetto della commessa, possano individuare più agevolmente l’offerta migliore.
Il Tar sottolinea infine che questa scelta risulta coerente con la figura del dirigente negli enti locali, giacché l’art. 107, comma 3, del dlgs n. 267/2000 attribuisce ai dipendenti con qualifica dirigenziale la competenza esclusiva sia per l’adozione degli atti a rilevanza esterna che per la presidenza delle commissioni di gara. Prendendo atto quindi di una impostazione generale, presente nel codice, che dà spazio alla fiducia e meno rilievo a possibili situazioni patologiche, il tribunale rigetta il ricorso che si basava sul previgente art. 77, comma 4 del dlgs 50/2016.

Articolo integrale pubblicato su ItaliaOggi del 13 settembre 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)

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