Tale rifiuto costituisce un gravissimo inadempimento dell’appaltatore che legittima la Stazione Appaltante a disporre la risoluzione per grave inadempimento del contratto.
Lo afferma il Tribunale di Milano (Trib. Milano, sez. VII civile, 31.8.2024 n. 7813).
1. Fatti di causa
Un ente pubblico indiceva una procedura per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di complesso scolastico.
CONTINUA A LEGGERE….
Risoluzione del contratto di appalto e mancato pagamento parziale della stazione appaltante
Anche a fronte del mancato pagamento di somme da parte della Stazione Appaltante, l’esecutore del contratto pubblico non può rifiutarsi di proseguire a realizzazione dell’opera.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento