L’esclusione di un’impresa per la mancanza dei necessari requisiti dell’offerta non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione

A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri

2 Settembre 2024
Modifica zoom
100%

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7296

“L’esclusione dalla gara di un’impresa autrice di un’offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest’ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809)”
“Nello spettro morfologico delle clausole escludenti enucleate dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 26 aprile 2018, n.4), con conseguente onere di impugnazione immediata del bando di gara, rientrano anche le “clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale” (si veda Cons. Stato sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5671), “regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza plenaria n. 3 del 2001)”, “disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980)”, e “condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293)”.

1. La fattispecie e l’oggetto del contenzioso.

1.Alfa partecipava in r.t.i. ad una gara “per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti” e impugnava il capitolato di gara e l’esclusione del proprio raggruppamento, motivata con riferimento alla mancanza dei requisiti tecnici minimi richiesti dal bando di gara.

CONTINUA A LEGGERE….

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento