In mancanza di tale presupposto nessun equo indennizzo può essere corrisposto al concessionario, e ciò anche laddove il contratto stipulato con l’ente pubblico configurasse tale diritto, in quanto altrimenti si avrebbe una posizione di vantaggio economico in favore di un soggetto individuato in violazione del principio di concorrenza.
Lo afferma il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VII, 16.8.2024 n. 7151).
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Equo indennizzo e concessioni immobiliari: presupposti
Il riconoscimento di un equo indennizzo a favore del concessionario uscente di un bene pubblico presuppone che questi sia stato individuato con una procedura ad evidenza pubblica, ove richiesto dal diritto eurounitario.
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