1. L’Accordo quadro nel nuovo Codice
L’Accordo quadro è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
In sostanza il sopra citato art. 59 si limita a stabilire:
– il limite di durata massima dell’accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dello stesso;
– l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
– il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del Codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
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I recenti interventi chiarificatori sugli accordi quadro
L’istituto giuridico dell’Accordo quadro, di cui all’art. 59 del Codice, è stato oggetto di recenti pronunce da parte di ANAC e del MIT, che hanno contribuito a fornire un quadro normativo più nitido.
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