La sentenza della Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, 16 luglio 2024, n. 689
“Per giurisprudenza consolidata, richiamata nella sentenza impugnata, in caso di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente, quest’ultimo, non potendo restituire l’opera parzialmente eseguita dall’appaltatore adempiente, è obbligato, per l’esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale dell’altro contraente, a corrispondergli il valore che l’opera realizzata ha al momento della pronuncia di risoluzione” e “il contenuto dell’obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all’ammontare del corrispettivo originariamente pattuito, sulla cui base l’appaltatrice si era determinata a concludere il contratto, comprensivo dell’importo dovuto per revisione prezzi se pattiziamente previsto, poiché la revisione prezzi fa parte del corrispettivo pattuito ed è il mezzo attraverso il quale le parti vogliono ristabilire l’equilibrio delle prestazioni, alterato dall’aumento imprevedibile del costo dei materiali e della mano d’opera”.
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Risoluzione giudiziale del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante e criterio di determinazione del diritto dell’appaltatore all’equivalente monetario della restitutio in integrum
A cura di Ornella Cutajar e Carla Ragionieri
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