Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche di recente da questo Tribunale (T.A.R. Puglia, sez. I, 15.12.2023, n. 1444), il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell’opinione del giudice a quella espressa dall’organo amministrativo ove tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l’interpretazione e l’applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.3.2022 n. 797; sez. V, 14.5.2018, n. 2853; 31.3.2016, n. 1270). Il giudizio della Commissione sfugge, quindi, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti. Nel controllo sul giudizio tecnico dell’organo amministrativo il giudice amministrativo non può sovrapporre la propria valutazione a quella della pubblica amministrazione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 282; sez. IV, 9 luglio 2018, n. 4153; sez. V, 17 gennaio 2018, n. 269; sez. V, 14 novembre 2017, n. 5258; sez. III, 7 marzo 2014, n. 1072; sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2302; Cass., sez. un., 20 gennaio 2014, n. 1013).
VAI AL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Sindacato sul giudizio della Commissione – Limiti al sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica
TAR Puglia – Bari, sez. I, 1 agosto 2024 n. 918
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento