Detto in altri termini, il principio di equivalenza non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della proceduto, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l’unica idonea a soddisfare l’interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente.
Lo ha chiarito l’ANAC nel parere 3 luglio 2024 n. 320.
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Principio di equivalenza delle prestazioni non sempre applicabile
Il principio di equivalenza delle prestazioni permea l’intero Codice dei contratti, ma non è applicabile quando la stazione appaltante abbia individuato con esatta precisione il tipo di prestazione che si renda necessaria.
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