Per il TAR Calabria (TAR Calabria, sez. II, 4.7.2024 n. 1099), in presenza di una relazione dell’Amministrazione che dia atto analiticamente della scelta di prevedere l’utilizzo di un determinato materiale per delle lavorazioni, l’operatore economico non può individuare un materiale diverso per la realizzazione dell’opera.
Una simile scelta, infatti, configura non una miglioria ma una variante (inammissibile) di progetto.
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Varianti progettuali e migliorie: i criteri distintivi e i materiali scelti dall’amministrazione
A cura di Vincenzo Laudani
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