Le offerte di prodotti realizzati in Paesi terzi rispetto all’Unione Europea sono soggetti all’esclusione dalle procedure di gara indette dalle Pubbliche Amministrazioni, salva adozione di debita motivazione e trasmissione di una relazione all’ANAC.
Pertanto, è legittima la scelta della Stazione Appaltante di non aggiudicare l’offerta al concorrente che abbia dichiarato di avere il proprio stabilimento in Cina e non abbia fornito alcuna prova di realizzare ulteriori fasi del processo in paesi appartenenti all’Unione Europea.
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Prodotti extra-ue e appalti speciali: la facoltà di esclusione della stazione appaltante
A cura di Vincenzo Laudani
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