I costi della manodopera al rialzo, rispetto a quelli “progettuali” calcolati dalla stazione appaltante, non integrano una causa di esclusione, ma costituiscono un elemento suscettibile di incidere sulla remuneratività dell’offerta, andando ad abbattere l’utile ritraibile dall’importo offerto, rendendosi, di conseguenza, opportuno il controllo di anomalia dell’offerta.
Lo ha chiarito il T.A.R. Firenze nella sentenza n. 703 del 11 giugno 2024.
La fattispecie esaminata
Una stazione appaltante aveva bandito una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica.
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Costi della manodopera al rialzo non costituiscono causa di esclusione
A cura di Salvio Biancardi
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