“Il giudizio di anomalia dell’offerta presenta sostanziali differenze di contenuto a seconda che si tratti di concessione di servizi, piuttosto che di altri appalti. Ciò, in quanto nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria con pieno o preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario. Quindi, siffatta verifica, pur sempre rigorosa, verte sempre sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica, che lascia un margine d’incertezza a chi confeziona l’offerta e un alto margine di opinabilità tecnico-discrezionale a chi la riscontra. Opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza. In tema di concessioni la verifica di anomalia – considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita – assume connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini di incertezza”.
È quanto statuito dal TAR Campania-Salerno (Sez. I), con la recente sentenza del 28 maggio 2024, n. 1163.
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La verifica di anomalia nelle concessioni
A cura di Massimiliano Alesio
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