Nella fase esecutiva del contratto le imprese possono recedere dal raggruppamento temporaneo.
Questo recesso può anche seguire la stipula di accordi tra l’impresa che fuoriesce dal contratto pubblico e l’impresa, o le imprese, che permangono nel raggruppamento e decidono di continuare l’esecuzione del contratto pubblico.
Tali accordi possono prevedere la corresponsione di somme di denaro in favore dell’impresa receduta, da versarsi al verificarsi di alcune condizioni legate al contratto pubblico che le altre continueranno ad eseguire.
In tal caso, l’impresa che abbia effettuato il recesso ha diritto ad accedere agli atti esecutivi per verificare che tali condizioni si siano realizzate.
Lo afferma TAR Puglia, sez. I, 10.6.2024 n. 735.
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Recesso dal raggruppamento nella fase esecutiva e diritto di accesso agli atti
A cura di Vincenzo Laudani
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