Progettazione: modalità di valutazione delle certificazioni prodotte ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi

A cura di Beatrice Armeli

Beatrice Armeli 12 Giugno 2024
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ANAC, Atto del Presidente 15 maggio 2024 – Fasc. ANAC n. 4925/2023

Con riguardo ad una procedura relativa all’affidamento della “Progettazione Definitiva ed Esecutiva – Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione – Progetto antincendio ed esecuzione Lavori per la Realizzazione di una scuola dell’infanzia”, sono pervenute all’ANAC alcune segnalazioni, tra cui quella di un’impresa concorrente, tesa a contestare il riconoscimento dei requisiti di partecipazione nei riguardi del progettista dell’impresa aggiudicataria, a fronte della ritenuta inidoneità del certificato rilasciato ai fini della dimostrazione dei servizi pregressi nelle categorie richieste, in quanto detto soggetto avrebbe svolto solo il supporto alla progettazione per le singole prestazioni di “Relazione tecnica D.Lgs. 192/2005 ex Legge 10/91 e l’Attestato di prestazione energetica”.

L’ANAC rileva anzitutto come la fattispecie riguardi un appalto integrato finanziato dal PNRR, indetto ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del d.lgs. 50/2016, come derogato dall’art. 48, commi 4, 5 e 6, del d.l. 77/2021 (conv. con modif. dalla l. 108/2021).

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