Non spetta al giudice amministrativo la cognizione della controversia avente ad oggetto la richiesta, da parte della società concessionaria, del pagamento di prestazioni supplementari da parte dell’Amministrazione, dovute sulla base delle previsioni del Capitolato d’appalto e dell’accordo stipulato e non attraverso l’effettuazione di una revisione dei prezzi originariamente convenuti. La fattispecie ha, infatti, ad oggetto una pretesa di adempimento, estranea all’esercizio di poteri discrezionali, anche di revisione, da parte dell’Amministrazione, riguardo alla quale, si tratta, in sostanza, di interpretare le clausole già previste nel contratto, sicché viene, evidentemente, in rilievo una situazione di diritto soggettivo ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria.
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Riparto di giurisdizione – Pagamento di prestazioni supplementari
TAR Sicilia Catania sez. I 2 maggio 2024 n. 1597
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