La manodopera nel nuovo codice

A cura di Vincenzo Sfregola

7 Giugno 2024
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All’uscita del Nuovo Codice sugli Appalti, tra le diverse novità introdotte, non sfuggì a nessuno quanto enunciato all’art 41 comma 14:

“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”

Una novità eccezionale! La Manodopera (che chiamerò MdO) finalmente aveva ottenuto la sua meritata evidenza all’interno delle procedure di gara. Tuttavia, il rischio di prevedere nello stesso periodo i termini di MdO e sicurezza comportava la potenziale associazione tra quanto applicato agli importi della prima a quelli della seconda.

Per “disinnescare” questa potenziale lettura il legislatore è stato particolarmente accorto nell’introdurre un ulteriore periodo, tanto condivisibile quanto fondamentale, al fine di poter applicare correttamente quanto indicato dalla norma.

“Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.”

Dalla pedissequa lettura dell’intero comma e in particolare del periodo da ultimo segnalato, per la MdO, possiamo individuare alcuni importanti concetti:
– La MdO deve essere scorporata dall’importo assoggettato al ribasso;
– La MdO interviene nella determinazione del ribasso;
– La MdO, a differenza degli Oneri per la Sicurezza, è modificabile (purché ciò sia collegato ad una più efficiente organizzazione aziendale).

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