Occorre effettuare la corretta individuazione dei servizi che rivestono natura intellettuale, dato che per la suddetta categoria il Codice ammette la deroga ad importanti adempimenti normativi.
Tra queste norme, rinveniamo l’art. 95, co. 10 del D.Lgs 50/2016, sostituito oggi dall’art. 108, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.
L’articolo 108 stabilisce che “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.”
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Servizi intellettuali: non vi rientrano i servizi informatici di elaborazione paghe
A cura di Salvio Biancardi
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