Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Superamento dei limiti dimensionali degli scritti di causa – Inserimento di parti in formato immagine – Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016

TAR Veneto Venezia sez. III 7/5/2024 n. 921

20 Maggio 2024
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1. Non può essere accolta l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali degli scritti di causa, formulata dai difensori della ricorrente ex post e non sorretta da alcuna motivazione, se non quella legata alla necessità di superare la possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso; argomentazione questa che non rientra tra quelle che consentono il superamento dei limiti dimensionali. Infatti, l’art. 5, rubricato “deroghe ai limiti dimensionali”, del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 subordina l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali ad una serie di condizioni, precisando che deve trattarsi di “questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse”, ovvero di controversia che “attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico, politico e sociale, o alla tutela di diritti civili, sociali e politici”.

2. Il ricorso introduttivo, che contiene ampi inserti di testo in formato immagine, non rispetta le disposizioni di cui all’art. 12 dell’allegato 2 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 (recante Regole tecniche – operative del processo amministrativo telematico) nella parte in cui non ammette la scansione di copia per immagine. L’inserzione di scansione di copia per immagine non dà luogo a inesistenza, abnormità o nullità degli atti, ma solo a una situazione di irregolarità (vds. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, Ordinanza n. 678/2022). Ciononostante, la non conformità alla richiamata regola tecnica può condurre a conseguenze ulteriori rispetto alla mera irregolarità, posto che i caratteri contenuto nelle scansioni di copia immagine devono essere comunque considerati al fine di verificare il superamento dei limiti dimensionali fissati dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016. Va evidenziato al riguardo che, secondo la giurisprudenza, l’art. 13-ter disp. att. c.p.a. – il quale dispone che il giudice è tenuto ad esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei limiti massimi, mentre l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive non è motivo di impugnazione – «non lascia al giudice la facoltà di esaminare o meno le questioni trattate nelle pagine successive al limite massimo, ma, invece, in ossequio ai principi di terzietà e imparzialità, obbliga il giudice a non esaminare le questioni che si trovano oltre il limite massimo di pagine» (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487). Inoltre la giurisprudenza ha chiarito che “il superamento dei limiti dimensionali è questione di rito afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte. Il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 c.p.a.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità” (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487, cit.).

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