Dritto processuale amministrativo – Appalti pubblici – Provvedimento di esclusione plurimotivato

TAR Lazio – Roma, sez. II, 5 maggio 2024, n. 6650

irene picardi 13 Maggio 2024
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Dritto processuale amministrativo – Appalti pubblici – Provvedimento di esclusione plurimotivato – Diversità logica, fattuale e giuridica tra le motivazioni escludenti – Inammissibilità del ricorso proposto avverso una sola motivazione – Onere di specificità dei motivi di ricorso – Art. 40, comma 1, c.p.a. – Atto di segnalazione all’ANAC – Natura non immediatamente lesiva dell’atto – Inammissibilità del ricorso

1. Appare inammissibile per carenza di interesse ad agire il ricorso proposto avverso un provvedimento di esclusione plurimotivato in quanto basato su due distinte motivazioni escludenti – nella specie, violazione delle leggi fiscali (cfr. art. 80, c. 4, d.lgs. n. 50 del 2016) e manipolazione documentale (cfr. art. 80, co. 5, lettera c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016), finalizzata a realizzare una immutatio veri, e cioè attestare l’avvenuta definizione agevolata (in realtà mai perfezionatasi) di una delle cartelle di pagamento contestate – laddove manchi qualsiasi specifico motivo di impugnazione avverso una di tali motivazioni, ciò in violazione dell’onere di specificità dei motivi di ricorso cristallizzato nell’art. 40, c. 1, c.p.a. Quanto precede in piena coerenza, peraltro, con il consolidato indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui “In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata” (Consiglio di Stato, sez. IV, 31/07/2023 n. 7405).

2. L’impugnazione dell’atto di segnalazione all’ANAC è inammissibile per carenza di interesse ad agire, stante la natura non immediatamente lesiva dell’atto impugnato. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la segnalazione all’ANAC di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto privo di effetti autonomi che funge soltanto da “impulso” all’attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati (così Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2019 n. 2069 e TAR Cagliari, 12.04.2018 n. 331; nonché, ex multis, TAR Roma, 14.01.2019 n. 394; TAR Napoli, 21.12.2018 n. 7307; TAR Napoli, 05.05.2021 n. 2997; TAR Cagliari, 28.12.2021 n. 866).

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