Diritto processuale amministrativo – Appalti pubblici – Ricorsi reciprocamente escludenti

TAR Campania – Napoli, sez. IV, 19 aprile 2024, n. 2622

irene picardi 13 Maggio 2024
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1. In caso di ricorsi reciprocamente escludenti, qualora abbiano partecipato alla gara due sole imprese, occorre principiare dalla disamina del motivo escludente svolto dalla controinteressata con il gravame incidentale, atteso che l’eventuale fondatezza del mezzo importerebbe la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, per via della esclusione della ricorrente dalla gara, ma dovrà essere scrutinato anche il motivo escludente articolato dalla ricorrente principale, in ossequio al noto insegnamento secondo cui ove ad una gara abbiano preso parte solo due imprese, malgrado l’eventuale vaglio di fondatezza del ricorso incidentale “paralizzante”, deve essere in ogni caso esaminato anche il ricorso principale mirante all’esclusione dell’aggiudicataria, poiché in tale ipotesi, ove anche il gravame principale risultasse fondato, l’amministrazione dovrà indire una nuova gara (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26 agosto 2016, n. 3708). Va, inoltre, soggiunto che l’interesse all’esame del ricorso principale sussiste, e prevalentemente, anche ove esso contenga censure idonee alla caducazione dell’intera gara (T.A.R. Veneto, sez. I, 15 marzo 2017, n. 273), potendo il ricorrente principale, anche in questo caso, vantare un indubbio interesse strumentale.

2. In caso di ricorsi reciprocamente escludenti, l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente principale e correlativamente l’esclusione che, in esecuzione della sentenza, l’amministrazione dovrà pronunciare, comporta per indiscusso principio processuale, l’inammissibilità del ricorso da essa proposto, per difetto di legittimazione a ricorrere (cfr. per tutte, Cons. Stato, sez. VII, 28.12.2022, n. 11519). Qualora la ricorrente principale abbia formulato motivo escludente con ricorso per motivi aggiunti, la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determinata dall’illegittima ammissione della ricorrente alla gara e dalla conseguente carenza in capo ad essa di una posizione legittimante la proposizione del ricorso avverso gli esiti della gara da cui doveva essere esclusa, inficia anche l’ammissibilità della proposizione dei motivi aggiunti. Posto, infatti, che la ricorrente non è titolare di legittimazione a ricorrere, essendo la sua ammissione alla gara avvenuta illegittimamente, ne consegue che la ricorrente medesima non può ritenersi titolare di situazione giuridica legittimamente anche la proposizione di motivi aggiunti. La carenza di interesse ad agire non può infatti che estendersi alla proposizione di ogni ulteriore iniziativa processuale avverso gli atti della gara da cui doveva essere esclusa: la carenza di legittimazione a ricorrere, infatti, non può che diacronicamente protrarsi, abbracciando tutte la propaggini processuali potenzialmente innestabili sulla procedura di gara, non potendo concepirsi già sul piano ontologico una carenza di legittimazione meramente iniziale e temporanea. Siffatta carenza di posizione legittimante ad insorgere avverso gli atti di gara infirma, quindi, anche la proposizione di motivi aggiunti, i quali vanno dunque dichiarati inammissibili per il medesimo difetto di legittimazione ad agire. Conclusione che si impone anche in disparte dall’orientamento secondo cui i motivi aggiunti, costituendo filiazione del ricorso principale, risentono delle patologie processuali del medesimo. Si è invero al riguardo ribadito che “La connessione che si instaura tra ricorso principale e motivi aggiunti determina che, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio, come nel caso di specie, sia dichiarato irricevibile (o inammissibile o improcedibile) i motivi aggiunti vengano travolti da tale statuizione, a meno che non sussista la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di ricorso autonomo, essendo a tal fine necessario che la notifica dei motivi aggiunti sia effettuata presso il domicilio dell’Amministrazione, e non già e non solo, presso quello del procuratore costituito; il ricorso sia autonomo dal punto di vista degli atti impugnati e delle censure ad essi riferibili; sia rilasciata distinta procura speciale per l’impugnazione di nuovi atti oggettivamente connessi con quelli gravati con il ricorso principale” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 19 gennaio 2021, n.738; in tal senso anche T.A.R. Trieste, n. 344/2018; T.A.R. Liguria, n. 5/2017).

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