Le stazioni appaltanti, nello svolgimento delle procedure di gara devono sempre assicurare il rispetto del principio di massima partecipazione.
Tuttavia, così come previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2023, l’attuazione del suddetto principio deve essere compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.
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Il principio di massima partecipazione è servente rispetto al principio di economicità
A cura di Salvio Biancardi
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