Giudizio sull’anomalia delle offerte

TAR Campania Napoli, sez. VII, 3 aprile 2024, n. 2167

15 Aprile 2024
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Contenzioso appalti – Giudizio sull’anomalia delle offerte – Espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica – Sindacato del giudice amministrativo – Attività del verificatore ex art. 66 c.p.a.

In tema di anomalia dell’offerta, la valutazione della congruità ha carattere globale e sintetico e non può riguardare in maniera “parcellizzata” le singole voci di costo, al fine di una mera “caccia all’errore”, dovendo, invece, vertere sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e giammai il giudice amministrativo (e tantomeno il Verificatore dallo stesso nominato) può sostituire il proprio giudizio a quello – ampiamente discrezionale – dell’amministrazione e procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. In particolare, occorre richiamare e confermare “il consolidato orientamento (ex plurimis, Consiglio Stato, V, 24 agosto 2018, n. 5047) secondo cui il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è ampiamente discrezionale ed espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. In particolare, il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni dell’amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può invece procedere ad un’autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, che costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della P.A. e tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto. L’esame delle giustificazioni, il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituiscono sempre espressione di discrezionalità tecnica di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione ed esulano dalla competenza del giudice amministrativo, che può sindacare le valutazioni della pubblica amministrazione soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione abnormi o inficiati da errori di fatto; giammai il giudice amministrativo può sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci” (Consiglio di Stato, Sezione V, 05/02/2019, n. 881). In particolare, secondo la giurisprudenza consolidata e condivisa da questa Sezione, “il giudizio di verifica della congruità di un’offerta potenzialmente anomala ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme. L’attendibilità della offerta va cioè valutata nel suo complesso, e non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (Ad.Pl. n. 36/2012 cit.; V, 14 giugno 2013, n. 3314; 1° ottobre 2010, n. 7262; 11 marzo 2010 n. 1414; IV, 22 marzo 2013, n. 1633; III, 14 febbraio 2012, n. 710): questo ferma restando la possibile rilevanza del giudizio di inattendibilità che dovesse investire voci che, per la loro importanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica implausibile e, per l’effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione, in quanto insidiata da indici strutturali di carente affidabilità (V, 15 novembre 2012, n. 5703; 28 ottobre 2010, n. 7631)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 17/07/2014, n. 3800).


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