La deroga al principio di rotazione opera soltanto in presenza di tutti e tre i criteri previsti dall’art. 49 c. 4 del Codice, risultando quindi insufficiente il riferimento alla sola accurata e puntuale esecuzione del precedente contratto.
Negli appalti di affidamento di servizi alla persona la Stazione Appaltante che intenda fare ricorso all’affidamento diretto al contraente uscente è tenuta a fornire una congrua motivazione della propria scelta.
Indipendentemente, infatti, dall’applicazione dell’art. 49 ai servizi alla persona resta ferma l’applicabilità del principio generale dell’accesso al mercato che verrebbe violato laddove si consentisse la preclusione del mercato a tutti gli altri concorrenti seppur in grado di offrire adeguati standard qualitativi e prestazionali.
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La deroga al principio di rotazione negli appalti ordinari e nell’affidamento di servizi alla persona
A cura di Vincenzo Laudani
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