Sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice – Attribuzione dei punteggi quale espressione della discrezionalità tecnica della commissione – Sindacato non sostitutivo

TAR Campania – Napoli, Sez. I, 7 settembre 2023, n. 5001

18 Settembre 2023
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Con riferimento ai limiti che il giudice amministrativo incontra nella verifica di legittimità della valutazione delle offerte tecniche, per costante giurisprudenza l’attribuzione dei punteggi è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile entro i consueti limiti della irragionevolezza, erroneità manifesta e illogicità. In particolare, i principi affermati dalla giurisprudenza possono così riassumersi: a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (cfr, ex multis, Cons. Stato, III, 2 settembre 2019, n. 6058) b) le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. Cons. Stato, V, 8-1-2019, n. 173; III, 21-11-2018, n. 6572); c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, III, 9-6-2020, n. 3694). Dunque, “è escluso che il G.A. possa sovrapporre la propria valutazione al giudizio espresso dall’organo tecnico preposto all’esame delle offerte di una gara d’appalto, essendo quest’ultimo espressione di discrezionalità sindacabile nei limiti dell’illogicità della soluzione e di un evidente travisamento.

Del resto, il sindacato del G.A. sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione; le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il G.A. ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica. Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto” (TAR Campania, sez. I, 07/02/2023, n. 884).

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