Mancata aggiudicazione della gara – Domanda risarcitoria – Ordinaria diligenza del danneggiato – Esperimento delle azioni impugnatorie

TAR Sicilia-Catania, sez. I, 12 ottobre 2023, n. 3007

14 Novembre 2023
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In tema di contenzioso sui contratti pubblici, non può essere accolto il giudizio proposto dall’impresa ricorrente per ottenere la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno per mancato affidamento del servizio, qualora la stessa, pur conoscendo l’effettiva portata lesiva e gli eventuali profili di illegittimità, non abbia tempestivamente impugnato l’aggiudicazione del servizio, rimedio che avrebbe sicuramente impedito e totalmente eliminato il danno lamentato dalla parte ricorrente. Infatti, affinché il pregiudizio economico del privato possa qualificarsi come danno risarcibile, occorre verificare che il danneggiato abbia attivato tutto il complesso di poteri e facoltà procedimentali e di reazione processuale concessi dall’ordinamento, secondo un criterio di ordinaria diligenza codificato all’art. 1227, comma 2, c.c. che, nell’analitica della responsabilità della P.A., si declina (diversamente che per i rapporti privati [cfr. Cass. Civ., Sez. II, 13 gennaio 2014, n. 470]), ai sensi dell’art. 30, comma 3, ultima parte, c.p.a., anche con l’esperimento delle azioni impugnatorie e di condanna previste dal c.p.a. (cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 14 maggio 2018, n. 437 e Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2023, n. 7576 che ne evidenzia la valenza di principio generale già immanente nell’ordinamento ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., e, pertanto applicabile anche ante codice del processo amministrativo).

Testo integrale della sentenza

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