Gli affidamenti diretti e i “sette cavalieri dell’apocalisse”

A cura di Salvio Biancardi

Salvio Biancardi 3 Aprile 2024
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Che gli affidamenti diretti non siano una procedura di gara, non è un’opinione, ma è proprio il nuovo Codice dei contratti a chiarirlo nella definizione fornita nell’art.3, co.1, lettera d) dell’allegato I.1 al Codice medesimo.

Tale disposizione, infatti, definisce come segue l’affidamento diretto:
“d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.  

È quindi evidente che si tratta di una procedura che deve essere ispirata alla massima semplificazione, anche se la discrezionalità che la connota non va intesa come libero arbitrio del RUP, poiché deve comunque rispettare i noti principi generali di trasparenza ed imparzialità.

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