I costi di sicurezza aziendale di importo abnorme e sproporzionato possono essere oggetto di correzione da parte del concorrente nella fase di verifica dell’anomalia dell’offerta, e ciò anche in applicazione del principio di buona fede.
Lo ha affermato di recente il TAR Campania (TAR Campania, sez. I, 21.3.2024 n. 1838), ricordando inoltre che negli accordi quadro l’indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza ha natura approssimativa, il che rafforza l’ammissibilità dei correttivi.
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È ammessa la correzione degli oneri della sicurezza aziendale indicati in offerta di importo sproporzionato e abnorme, anche in applicazione del principio di buona fede
A cura di Vincenzo Laudani
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