La garanzia provvisoria non è modificabile nel sotto soglia; resta pertanto fissa al 5%.
Lo ha precisato il MIT nel parere n. 2174 del 26 febbraio 2024.
La disciplina contenuta nel Codice
Si rammenta che nel Codice dei contratti l’art. 48, co. 4 prevede che ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalle disposizioni dedicate al sotto soglia, tutte le disposizioni del Codice dei contratti.
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La garanzia definitiva non è modificabile nel sotto soglia
A cura di Salvio Biancardi
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