Illegittimità della revoca dell’aggiudicazione: responsabilità esclusiva della Centrale di committenza (e non della stazione appaltante)

A cura di Stefano Taddeucci

STEFANO TADDEUCCI 21 Marzo 2024
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Nota a Consiglio di Stato, sez. III, 15.03.2024 n. 2544

L’art. 62 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) stabilisce che le stazioni appaltanti debbano gestire le procedure di appalto mediante le Centrali di committenza nel caso di appalti di importo superiore ad € 150.000,00 per i lavori e ad € 139.000,00 per servizi e forniture.

Il CDS, nella sentenza n. 2544 del 15.03.2024, ha affrontato la problematica relativa alla sussistenza, a carico della Centrale di committenza, di una responsabilità risarcitoria conseguente alla violazione delle norme del Codice: nella fattispecie, tale responsabilità nasceva dal fatto che la stessa Centrale aveva revocato, illegittimamente, l’aggiudicazione.

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