TAR Lazio – Roma, sez. III, 17 marzo 2023, n. 4692

Risoluzione anticipata del contratto – Attivazione della clausola risolutiva espressa – Esercizio di un diritto potestativo – Non è espressione di poteri autoritativi di matrice pubblicistica – giurisdizione del giudice ordinario

27 Marzo 2023
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Risoluzione anticipata del contratto – Attivazione della clausola risolutiva espressa – Esercizio di un diritto potestativo – Non è espressione di poteri autoritativi di matrice pubblicistica – giurisdizione del giudice ordinario

Secondo la giurisprudenza amministrativa, la risoluzione anticipata del contratto rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui una amministrazione azioni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., una clausola risolutiva espressa. In tal caso, invero, l’atto risolutivo non implica la spendita di alcun potere pubblico, né involge valutazioni di carattere discrezionale di stampo pubblicistico, ma costituisce esercizio di un diritto potestativo afferente la capacità dell’ente di agire iure privatorum nella fase di esecuzione di un contratto pubblico.

Pubblicato il 17/03/2023
N. 04692/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14301/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14301 del 2022, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;
contro
OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Marcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell’Orologio, 7;
per l’annullamento
a) del provvedimento di risoluzione in danno della-OMISSIS-spa del contratto -OMISSIS-per la fornitura di tirafondi, disposto con provvedimento OMISSIS del 20.10.22, trasmesso a mezzo pec in data 20/10/22;
b) nonchè per la declaratoria di nullità e/o illegittimità dell’art. 27, comma 4 lett. h) del contratto -OMISSIS-
c) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente;
d) e con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’esponente -OMISSIS-. riferiva di essere stata invitata da OMISSIS S.p.A. (di seguito, per brevità, anche solo “OMISSIS”) a partecipare alla procedura ristretta relativa all’affidamento della fornitura di tirafondi, suddivisa in due lotti. La società esponente partecipava a tale procedura di gara e risultava aggiudicataria del lotto 1, sottoscrivendo il relativo contratto in data 14 gennaio 2022, attualmente in corso di esecuzione.
1.1. -OMISSIS-., in data 22 aprile 2022, riceveva una nota da parte di OMISSIS con la quale tale ente aggiudicatore comunicava l’avvio di un procedimento di sospensione dell’efficacia della qualificazione nelle categorie specialistiche TE-012 (SQ002), TMF001 (SQ008), LOC001, LOC002 (SQ011), ai sensi del punto 13.7 del disciplinare del sistema di qualificazione di OMISSIS.
1.2. In particolare, l’avvio di tale procedimento era dipeso dall’intervenuta formale conoscenza, da parte di OMISSIS, di indagini in corso da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento -OMISSIS- Procura di Roma a carico di soggetti muniti di legale rappresentanza dell’impresa – in particolare, il sig. -OMISSIS–OMISSIS-che, all’epoca dei fatti, rivestiva la qualità di direttore tecnico della -OMISSIS-., nonché di socio al 33,3% della quota indivisa di maggioranza – per pretese fattispecie di reato violanti il Codice Etico del gruppo F.S., tali da incidere significativamente sul rapporto fiduciario con OMISSIS e, conseguentemente, sul mantenimento della iscrizione della -OMISSIS-. nei predetti sistemi di qualificazione.
1.3. OMISSIS, in data 20 maggio 2022, comunicava la sospensione della qualificazione di -OMISSIS-. nel sistema di qualificazione SQ002 per la categoria TE-012, nel sistema di qualificazione SQOO8 per la categoria TMF001 e nel sistema di qualificazione SQ011 per le categorie LOC01 e LOC002. Tale provvedimento di sospensione veniva impugnato dalla -OMISSIS-. dinanzi a questo Tribunale in un separato giudizio
1.4. Successivamente a tali determinazioni di OMISSIS, ossia in data 20 ottobre 2022, la stessa OMISSIS comunicava alla società esponente la risoluzione del contratto -OMISSIS-stipulato con la -OMISSIS-. per la fornitura di tirafondi.
OMISSIS, in particolare, richiamava il provvedimento di sospensione assunto ai sensi del punto 13.7 del disciplinare dei propri sistemi di qualificazione, nonché l’art. 27, comma 4, lett. h), del contratto 12913, che dispone quanto segue “4. Fermo quanto precede, OMISSIS si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016: […] h) perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara”.
2. La società ricorrente insorgeva avverso l’atto di risoluzione del Contratto -OMISSIS-, in uno con gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, adottato da OMISSIS, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, e ne chiedeva l’annullamento.
2.1. OMISSIS si costituiva in giudizio per resistere al presente ricorso e con memoria depositata in data 16 dicembre 2022, eccepiva l’inammissibilità del gravame sia per difetto di giurisdizione, sia per non essere stato proposto con atto di motivi aggiunti nel distinto giudizio nel quale si controverte della legittimità del provvedimento di sospensione delle qualificazioni rilasciate alla -OMISSIS-. nell’ambito del sistema di OMISSIS. La società resistente, inoltre, eccepiva anche l’infondatezza del presente ricorso.
2.2. Alla Camera di consiglio del 21 dicembre 2022, preso atto della richiesta della società ricorrente di abbinare la domanda cautelare al merito, si disponeva il rinvio della causa, per la trattazione di merito, alla Udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.
2.3. La società ricorrente, in vista dell’Udienza pubblica dell’8 febbraio 2023, depositava una memoria con la quale insisteva per l’accoglimento della domanda di annullamento esperita avverso gli atti impugnati.
2.4. All’Udienza pubblica dell’8 febbraio 2023 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso per difetto di giurisdizione, espressamente sollevata da OMISSIS in corso di causa mediante i propri scritti difensivi.
3.1. Nel caso di specie, infatti, OMISSIS ha disposto la risoluzione del contratto -OMISSIS-stipulato con la -OMISSIS-. per la fornitura di tirafondi, azionando la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 27, comma 4, lett. h), di tale contratto, avuto riguardo alla circostanza per cui nelle more della sua esecuzione la società ricorrente è stata sospesa dal sistema di qualificazione di OMISSIS.
3.2. Giova in proposito evidenziare che secondo la giurisprudenza amministrativa la risoluzione anticipata del contratto rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui una amministrazione azioni, ai sensi dell’art. 1456 c.c., una clausola risolutiva espressa. In tal caso, invero, l’atto risolutivo costituisce esercizio di un diritto potestativo afferente alla capacità di diritto comune dell’ente aggiudicatore e non è espressione di poteri autoritativi di matrice pubblicistica (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1084 del 12 febbraio 2020; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2543 del 19 aprile 2019).
3.3. Nella fattispecie in esame, in particolare, l’attivazione della clausola risolutiva espressa, esplicitamente contemplata nel contratto risolto da OMISSIS, non implica la spendita di alcun potere pubblico, né involge valutazioni di carattere discrezionale di stampo pubblicistico. Invero, la spendita di potere pubblico si è avuta solo con riguardo alla distinta e presupposta attività che ha condotto OMISSIS a sospendere la società ricorrente dai sistemi di qualificazione dell’ente aggiudicatore in questione, peraltro oggetto di un distinto giudizio.
In relazione all’attivazione della sopra richiamata clausola risolutiva espressa, quindi, viene esclusivamente in rilievo l’esercizio di un diritto potestativo di OMISSIS afferente al diverso ambito della capacità di tale ente di agire iure privatorum nella fase di esecuzione di un contratto pubblico. La cognizione dell’atto di risoluzione per cui è causa, dunque, rientra nella sfera di competenza del giudice ordinario (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 10 gennaio 2019, n. 489; T.A.R. Lazio, sez. I-quater, sent. n. 2257 del 24 febbraio 2021, non impugnata).
4. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, posto che la controversia in esame rientra nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande proposte laddove il processo sia proseguito dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria con le modalità e i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
5. Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le costituite parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nelle indagini di natura penale menzionate nella presente Sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Biffaro Alfonso Graziano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indi