TAR Emilia Romagna, sez. I, 28 febbraio 2023, n. 103

Azione avverso il silenzio – Artt. 31 e 117 c.p.a. – Presupposti di ammissibilità – Silenzio-rifiuto della Prefettura sulla richiesta di liberatoria antimafia- Legittimazione e interesse a ricorrere dell’impresa richiedente

17 Marzo 2023
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Azione avverso il silenzio – Artt. 31 e 117 c.p.a. – Presupposti di ammissibilità – Silenzio-rifiuto della Prefettura sulla richiesta di liberatoria antimafia- Legittimazione e interesse a ricorrere dell’impresa richiedente

TAR Emilia Romagna, sez. I, 28 febbraio 2023, n. 103

1. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalla Prefettura sull’istanza tesa al rilascio di liberatoria antimafia, sussiste la legittimazione e l’interesse a ricorrere dell’impresa richiedente, quale operatore economico che aspira ad avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

2. Come evidenziato dalla giurisprudenza, il venir meno delle circostanze rilevanti di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 non dipende dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo. Cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato n. 2324/ 2019; id. sez. V, n. 4602/2015; id. sez. III, n. 292/2012; id. sez. VI, n. 7002/2011). Pertanto, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non può legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3092/2009; id. sez. III, n. 2410/2015, id. n. 1743/2016; T.A.R. Sicilia Catania sez. I, n. 2396/2017). La conclusione del procedimento in questione è sottoposta al termine di complessivi 30 giorni (decorrenti dalla presentazione dell’istanza), ai sensi dell’art. 2 c. 2 della legge 241/90 e 92 d.lgs. 159/2011 non essendo previsto nella normativa di settore alcun diverso termine e dovendo quindi applicarsi quello generale e sussidiario valevole per l’adempimento all’obbligo di provvedere di ogni pubblica amministrazione (ex multis T.A.R. Umbria 21 maggio 2018, n. 364).

Pubblicato il 28/02/2023
N. 00103/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00901/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 901 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento
del silenzio rifiuto formatosi sul procedimento propedeutico al rilascio di liberatoria antimafia avviato nel mese di febbraio 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-L’odierna ricorrente propone azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c. p. a., dell’illegittimità del silenzio – rifiuto serbato dalla Prefettura di Bologna sull’ istanza presentata dalla ricorrente nel mese di febbraio 2022 tesa al rilascio di liberatoria antimafia.
Espone di aver rappresentato la sussistenza di sopravvenuti elementi di “self cleaning” per superare la precedente interdittiva applicata alla società e lamenta la sospensione procedimentale “sine die” effettuata dalla Prefettura in seguito alla richiesta del 28 ottobre 2022 di integrazione documentale.
Lamenta, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.241/90, del Codice Antimafia e dell’art 97 Cost. sostenendo la sussistenza dell’obbligo a carico dell’Amministrazione intimato di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza. A dire della ricorrente il termine per provvedere sarebbe ampiamente scaduto in ragione dell’applicazione del termine di 30 giorni di cui all’art. 92 d.lgs. 159/2011 oltre che di quello generale e sussidiario di cui all’art 2. L.241/90, in carenza di un diverso termine stabilito dalla normativa di settore.
Si è costituita la Prefettura di Bologna eccependo l’infondatezza del gravame risultando l’attivato procedimento allo stato sospeso per effetto della richiesta di integrazione documentale ritenuta necessaria alle verifiche antimafia, non contestando dunque la sussistenza dell’obbligo di provvedere quanto l’attualità del medesimo, non risultando a suo dire ancora scaduto il termine e quindi non essendovi inadempimento.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – E’ materia del contendere l’inadempimento della Prefettura di Bologna all’obbligo di provvedere sull’istanza inviata dalla società ricorrente nel febbraio 2022 concernente il rilascio di liberatoria antimafia.
L’odierna società ricorrente ha subito nel 2017 e nel 2019 misure interdittive impugnate innanzi all’adito Tribunale Amministrativo che con sentenza ha respinto i ricorsi confermandone la legittimità.
2. – Lamenta la ricorrente, in buona sostanza, l’inadempimento dell’obbligo di provvedere della Prefettura non potendo essa pretendere mediante l’atto del 28 ottobre 2022 la sospensione “sine die” dell’attivato procedimento.
3. – Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. – Sussistono nel caso di specie, anzitutto, i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall’art. 31 del c.p.a., costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio rifiuto.
4.1. – Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse dell’impresa richiedente all’ottenimento della richiesta liberaroria, quale operatore economico che aspira ad avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione
4.2. – Quanto al secondo aspetto, va evidenziato che ai sensi ai sensi dell’art. 91, comma 5 del D. Lgs 159/2011, c.d. Codice Antimafia, “il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”. La giurisprudenza ha costantemente evidenziato (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato n. 2324/ 2019; id. sez. V, n. 4602/2015; id. sez. III, n. 292/2012; id. sez. VI, n. 7002/2011) che, il “venir meno delle circostanze rilevanti” di cui all’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, non dipende, infatti, dal mero trascorrere del tempo, in sé, ma dal sopraggiungere di obiettivi elementi diversi o contrari che ne facciano venir meno la portata sintomatica (o perché ne controbilanciano, smentiscono e in ogni caso superano la valenza sintomatica, o perché rendono remoto, e certamente non più attuale, il pericolo).
La giurisprudenza è pressoché concorde nel ritenere che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il prefetto non possa legittimamente sottrarsi all’obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di ripronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3092/2009; id. sez. III, n. 2410/2015, id. n. 1743/2016; T.A.R. Sicilia Catania sez. I, n. 2396/2017).
Deve rammentarsi che la conclusione del procedimento in questione è giocoforza sottoposta al termine di complessivi 30 giorni (decorrenti dalla presentazione dell’istanza), ai sensi dell’art. 2 c. 2 della legge 241/90 e 92 d.lgs. 159/2011 non essendo previsto nella normativa di settore alcun diverso termine e dovendo quindi applicarsi quello generale e sussidiario valevole per l’adempimento all’obbligo di provvedere di ogni pubblica amministrazione (ex multis T.A.R. Umbria 21 maggio 2018, n. 364).
A questo proposito se è vero che la ricorrente non ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta il 28 ottobre 2022 dalla Prefettura, con il predetto atto endo- procedimentale privo dell’indicazione di un termine per regolarizzare, è altrettanto vero che allo stato il procedimento risulta indeterminatamente sospeso in violazione della regola codificata dall’art. 2 L.241/90 secondo cui il procedimento una volta attivato d’ufficio o su istanza di parte deve essere concluso, si da reputarsi illegittima una sospensione “sine die” (ex multis T.A.R. Toscana sez. III, 2 marzo 2011, n.410; T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 9 luglio 2021, n. 648).
Per effetto infatti dell’art 2 c. 7 della legge 241/90 i termini di conclusione del procedimento possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
L’Amministrazione così operando ha dunque violato l’obbligo di definire il procedimento, obbligo reso ancor più cogente in seguito all’entrata in vigore della L. 190/2012 che ha imposto di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di pretestuosità) alle istanze dei privati (anche dunque in ipotesi di manifesta infondatezza) nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 8 settembre 2016, n. 3827; T.A.R. Cagliari sez. II, 12 dicembre 2013, n. 879).
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione intimata si sia espressamente pronunciato sull’istanza della ricorrente, fermo restando – come detto – il potere del Prefetto di respingere l’istanza oltre che per il perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa, per il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione documentale.
4.3. – Sussistono inoltre gli ulteriori requisiti processuali codificati dall’art. 31 c. 2 c. p. a. essendo l’azione proposta entro il prescritto termine annuale, nonché quello della riferibilità dell’istanza a posizione sostanziale di interesse legittimo (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4689) invocando parte ricorrente la lesione dell’interesse legittimo pretensivo ad ottenere la liberatoria di che trattasi.
5. – Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Prefettura di Bologna nella persona del Prefetto di attivarsi espressamente sulla istanza della ricorrente, con le modalità di cui in motivazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
6. – Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina sin d’ora, come richiesto, un commissario ad acta nella persona del Questore di Bologna o suo delegato, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, in luogo e a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in €. 1.000,00 (mille//00), è posto a carico della Prefettura soccombente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, liquidate in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Prefetto di Bologna di provvedere con atto espresso sull’istanza avanzata dalla ricorrente, nel termine di cui in motivazione.
Nomina per l’ipotesi di eventuale inottemperanza un commissario ad acta nella persona del Questore di Bologna o suo delegato, che dovrà provvedere nel termine di cui in motivazione.
Condanna la Prefettura di Bologna alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente da liquidarsi in 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre accessori di legge da liquidarsi direttamente al difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in 1.000,00 (mille//00) euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore
Flavia Risso, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Amovilli Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO