Consiglio di Stato, sez. V, decr. 13 marzo 2023, n. 264

Processo amministrativo – Contenzioso appalti – Rito appalti ex art. 120 c.p.a. – Riqualificazione d’ufficio del rito in caso di erronea indicazione ad opera delle parti

15 Marzo 2023
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Processo amministrativo – Contenzioso appalti – Rito appalti ex art. 120 c.p.a. – Riqualificazione d’ufficio del rito in caso di erronea indicazione ad opera delle parti

La scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti.

Pubblicato il 13/03/2023
N. 00264/2023 REG.PROV.PRES.
N. 02769/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2769 del 2022, proposto da
OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalba Genovese, Roberto Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rti OMISSIS G.T. Consorzio, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 659/2022, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 4 novembre 2021 del OMISSIS con il quale la ricorrente è stata esclusa dal procedimento di gara aperta per l’affidamento del terzo lotto dei servizi di trasporto aggiuntivi ed integrativi di trasporto della rete TPL extraurbana OMISSIS

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato e ritenuto che:

(a) il presente giudizio riguarda la esclusione da una gara di appalto pubblico e si è celebrato in primo grado con applicazione del rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a., e con pagamento, da parte della ricorrente, in primo grado, del contributo unificato nella misura prevista per tale rito;

(b) il presente appello è stato proposto nel rispetto dei termini propri del rito ex art. 120 c.p.a., e tuttavia la parte non ha indicato nel modulo di deposito di appello la corretta tipologia, ossia “appello avverso sentenza nel rito ex art. 120 c.p.a.”, indicando invece la tipologia “appello avverso sentenza” e ha versato il contributo unificato nella misura prevista per il rito ordinario e non nella misura maggiore prevista per il rito ex art. 120 c.p.a.;

(c) a tutt’oggi il ricorso è rimasto pendente con la qualificazione di rito ordinario e messo nello stato “assegnato a sezione”, difettando istanza di fissazione udienza e sul presupposto che si trattasse di rito ordinario;

(d) la scelta del rito non è nella disponibilità delle parti, atteso l’interesse pubblico sotteso alla disciplina legislativa del rito appalti, e pertanto compete all’ufficio la riqualificazione del rito in caso di erronea o omessa indicazione della tipologia ad opera delle parti;

(e) nel caso di specie occorre procedere a riqualificazione del rito applicabile come rito ex art. 120 c.p.a.; e, per l’effetto:

(e.1) il fascicolo deve passare dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “’pronto per udienza” in quanto nel rito ex art. 120 c.p.a. non occorre istanza di fissazione di udienza e il ricorso va calendarizzato d’ufficio;

(e.2) la parte è tenuta a integrare il versamento del contributo unificato;

(f) in considerazione della evenienza non infrequente, presso la V Sezione, di appelli su sentenze rese in giudizi che in primo grado si sono celebrati con il rito appalti ex art. 120 c.p.a., con erronea indicazione della tipologia in appello ad opera della parte appellante, così ingenerandosi erronee qualificazioni, ritardi nella calendarizzazione, e omissioni di versamento della corretta misura del contributo unificato, il presente decreto è trasmesso al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato per le valutazioni di competenza in ordine a eventuali misure organizzative al fine della corretta qualificazione della tipologia di appello ad opera delle parti e dell’ufficio ricorsi e della prevenzione di condotte elusive del versamento del contributo unificato nella misura dovuta.

P.Q.M.

Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 27 aprile 2023.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti esecutivi nel SIGA in ordine alla riqualificazione del rito come rito ex art. 120 c.p.a., passaggio del fascicolo dallo stato “assegnato a sezione” allo stato “pronto per udienza”, richiesta della integrazione del contributo unificato.

Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente ordinanza al Segretario generale della giustizia amministrativa e al Presidente del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2023.

  Il Presidente
  Rosanna De Nictolis

 

IL SEGRETARIO