Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, sez. I, 6 febbraio 2023, n. 66

Revisione prezzi – Espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo – Pretesa di adempimento contrattuale – Accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo – Assenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente – Giurisdizione ordinaria

14 Febbraio 2023
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Revisione prezzi – Espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo – Pretesa di adempimento contrattuale – Accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo – Assenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente – Giurisdizione ordinaria

Nel caso in cui il contratto di appalto disciplini puntualmente l’an della revisione del corrispettivo ed il criterio al quale è ancorato il quantum della stessa, la controversia incardinata ai fini del suo riconoscimento ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, non sussistendo in capo all’amministrazione margini di valutazione discrezionale. Infatti, come stabilito dal giudice regolatore della giurisdizione, “sebbene l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi in tema di appalto di opere pubbliche sia venuto assumendo, già per effetto dell’articolo 6 della legge 537/1993, ma vieppiù nella legislazione successiva, una portata ampia e generale che ha comportato il superamento del tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cass. civ., Sez. un., 8 febbraio 2022, n. 3935). Conformemente a questa impostazione, il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto che “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5651).

Pubblicato il 06/02/2023
N. 00066/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2022, proposto da OMISSIS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OMISSIS S.c. a r.l. (già Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Rampini, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino n. 9, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda Unità sanitaria locale Umbria 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Anelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento o la declaratoria della nullità/inefficacia
previa concessione di misure cautelari,
a) della nota prot. 0183610 del 14.10.2022 avente ad oggetto “Riscontro a istanza di compensazione maggiori oneri e revisione prezzi in riferimento al contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento dei dispositivi tessili e di superfici antidecubito dell’Azienda USL Umbria 1 – CIG 8369785514”, con cui e nella parte in cui il Direttore dell’U.O.C. Area economale, a fronte delle istanze di OMISSIS di compensazione maggiori oneri e revisione prezzi, si è limitato a riconoscere l’adeguamento dei prezzi secondo l’indice Istat FOI nella misura del 2,1% a decorrere da ottobre 2021, rinviando a successivo tavolo tecnico a data da definire la valutazione della richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti e revisione dei prezzi del contratto, con la motivazione che non vi è afferente previsione nel contratto e nel CSA, e, ove occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 203531 del 17.11.2022 avente ad oggetto “Riscontro a istanza di compensazione maggiori oneri e revisione prezzi in riferimento al contratto d’appalto per l’affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento dei dispositivi tessili e di superfici antidecubito dell’Azienda USL Umbria 1 – CIG 8369785514 – Integrazione”;
b) ove occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 0106339 del 7.06.2022;
c) ove occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 69130 del 11.04.2022;
d) ove occorra e ove lesivo, del contratto sottoscritto e, in particolare, dell’art. 22 “Revisione dei prezzi”;
e) ove occorra, in parte qua e per quanto di ragione, della determina dell’Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi S.c. a r.l. di aggiudicazione dell’appalto del 2.05.2018;
f) ove occorra ed ove lesivi, del bando, della lettera di invito e del capitolato speciale, art. 41 “Adeguamento prezzi”;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compresi atti interni non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS S.c. a r.l. e dell’Azienda Unità sanitaria locale Umbria 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – OMISSIS è appaltatrice del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento dei dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria per la durata di 60 mesi in forza di determina di aggiudicazione del 2.05.2018 e di conseguente contratto stipulato il 22.09.2020.
2. – L’art. 22 del contratto, recante la disciplina della revisione dei prezzi, stabilisce che il corrispettivo del servizio «resterà fisso ed invariato per i primi 12 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio; trascorso tale periodo si potrà dare luogo ad adeguamento dei prezzi, su richiesta del fornitore, ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e sim».
Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, «[l]a revisione del prezzo verrà operata dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, sulla base di un’istruttoria condotta sulla scorta della riscontrata oscillazione dei prezzi offerti rispetto agli indici Istat pubblicati per gli anni successivi al primo anno di espletamento del servizio».
3. – In data 22.09.2021 OMISSIS chiedeva la revisione dei prezzi ai sensi del succitato art. 22 del contratto mediante applicazione dell’indice Istat/FOI nella misura del 2,1%.
4. – In data 12.04.2022, OMISSIS chiedeva l’adeguamento dei corrispettivi al fine di mantenere inalterato l’equilibrio economico dei servizi appaltati a fronte del sopravvenuto innalzamento dei costi dei fattori produttivi determinato dagli eventi straordinari del biennio precedente.
5. – Con nota del 7.06.2022, l’AUSL Umbria 1 riscontrava le istanze di OMISSIS e riconosceva, ai sensi dell’art. 22 del contratto di appalto ed in esito all’espletata istruttoria, a partire dal mese di ottobre 2021, l’adeguamento dei corrispettivi sulla base della variazione risultante dal calcolo delle rivalutazioni Istat – Indice FOI – nella misura massima del 2,1%.
Con riferimento alla seconda richiesta, l’Azienda sanitaria rispondeva che, a termini di contratto, non era prevista alcuna maggiorazione per sopravvenuti oneri di carattere straordinario.
6. – La richiesta di adeguamento dei corrispettivi per il mantenimento dell’equilibrio economico dei servizi appaltati a fronte di eventi straordinari veniva reiterata da OMISSIS con missiva del 30.09.2022.
7. – L’AUSL riscontrava quest’ultima missiva con la nota del 14.10.2022, con la quale ribadiva che il contratto in corso di esecuzione non contempla riconoscimenti di maggiorazioni dovuti a oneri di carattere straordinario e imprevedibili.
Quindi, con nota del 17.11.2022, l’AUSL confermava a OMISSIS che a decorrere dal mese di ottobre 2021 sarebbe stato applicato l’adeguamento Istat pari al 2,1%, come da indice FOI.
8. – Con ricorso notificato il 12.12.2022 e depositato il 27.12.2022, OMISSIS ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale le note dell’AUSL appena citate e gli altri atti in epigrafe indicati ed ha chiesto che, previa adozione di misure cautelari anche atipiche e propulsive, sia riconosciuto il suo diritto all’applicazione di un incremento proporzionale, rispetto ai prezzi attuali delle voci di fatturazione, pari alla variazione percentuale dell’aumento dei costi di produzione registrata nell’anno 2022 per lo meno sui costi indiretti (30,74%), ovvero nei diversi termini e secondo i criteri che il collegio vorrà indicare, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto fino al soddisfo.
9. – Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso sia l’AUSL Umbria 1 che OMISSIS.
In particolare, l’AUSL, con successiva memoria, prima di contestare la fondatezza delle pretese della ricorrente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, la sua tardività ed irricevibilità, non essendo stata tempestivamente impugnata la nota del 7.06.2022.
OMISSIS, invece, non ha depositato memorie.
10. – In vista della discussione della causa, parte ricorrente ha depositato note con cui ha chiesto la fissazione dell’«udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso Rg. n. 735/2022 a breve, disponendo l’abbinamento della cautelare al merito a fissarsi a breve ovvero in subordine con rinuncia alla cautelare per un merito a breve».
11. – Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2023, il collegio, ritenuto il giudizio già maturo per la decisione, ha respinto l’istanza di abbinamento al merito formulata dalla ricorrente, ha rappresentato alle parti presenti la possibilità della definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e le ha sentite sul punto.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
12. – Deve ritenersi fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’AUSL Umbria 1 nella memoria depositata il 4.01.2023.
Come stabilito dal giudice regolatore della giurisdizione, «sebbene l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi in tema di appalto di opere pubbliche sia venuto assumendo, già per effetto dell’articolo 6 della legge 537/1993, ma vieppiù nella legislazione successiva, una portata ampia e generale che ha comportato il superamento del tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria» (Cass. civ., Sez. un., 8 febbraio 2022, n. 3935).
Conformemente a questa impostazione, il Consiglio di Stato ha recentemente ritenuto che «nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria» (Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5651).
Nel caso di specie, l’art. 22 contratto di servizio disciplina puntualmente l’an della revisione del corrispettivo (che non può essere chiesta nel primo anno di esecuzione del servizio, ma deve essere riconosciuta su istanza del fornitore – «la revisione del prezzo verrà operata» – a partire dal secondo anno) ed il criterio al quale è ancorato il quantum della stessa (la «riscontrata oscillazione dei prezzi offerti rispetto agli indici Istat pubblicati per gli anni successivi al primo anno di espletamento del servizio»).
Deve dunque ritenersi, alla luce della succitata giurisprudenza, che, non sussistendo in capo all’amministrazione margini di valutazione discrezionale in ordine all’an ed al quantum della revisione, la controversia incardinata da OMISSIS ai fini del suo riconoscimento ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
13. – Il ricorso di OMISSIS deve dunque essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la potestas iudicandi al giudice ordinario, dinnanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11, c. 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
14. – Le spese devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con riguardo all’AUSL Umbria 1, mentre possono essere compensate con riguardo a OMISSIS, stante la difesa di mero stile da quest’ultima spiegata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti davanti al giudice ordinario.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’AUSL Umbria 1 delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge, mentre le compensa nei confronti di OMISSIS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Davide De Grazia, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Davide De Grazia Raffaele Potenza

IL SEGRETARIO