L’accordo bonario, la cui disciplina è attualmente contenuta negli articoli 210 e 211, rubricati rispettivamente “Accordo bonario per i lavori” ed “Accordo bonario per servizi e forniture”, del Decreto Legislativo n.36/2023, costituisce una peculiare modalità alternativa di definizione delle controversie sorte in merito al corrispettivo per l’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto pubblico, nel caso in cui il prezzo della stessa, per il sopraggiungere di circostanze estranee a cause imputabili all’aggiudicatario, diventi superiore rispetto a quello originariamente pattuito nello stipulato contratto di appalto.
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